La segnalazione della presenza di debiti scaduti e non versati, sulla base dei dati delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche, partirà in caso di scostamento non inferiore al 10 per cento del volume d’affari o superiore a 20.000 euro, mentre resterà la soglia minima dei 5.000 euro.
La novità trova spazio tra le modifiche approvate dalla Camera nel corso della conversione in legge del decreto Semplificazioni n. 73/2022.
L’articolo 37-bis va quindi a modificare quanto previsto dall’articolo 25-novies del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, prevedendo che le segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate vengano trasmesse in caso di “esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000.”
La soglia dei 5.000 euro prevista attualmente dall’articolo 1, lettera c, sarà quindi riparametrata tenuto conto del volume d’affari risultante dalla dichiarazione del periodo d’imposta precedente.
Gli alert del Fisco partiranno quando il valore dei debiti IVA supererà il 10 per cento, e in ogni caso in caso di importi dovuti superiori a 20.000 euro.
Per le imprese più piccole, resterà in ogni caso il valore “minimo” dei 5.000 euro: non partiranno le segnalazioni in caso di debito IVA di importo inferiore a tale soglia calcolato sulla base del volume d’affari.
Regole specifiche anche per le attività di dimensioni maggiori, per le quali viene fissata la soglia fissa dei 20.000 euro di debito IVA.
A cambiare non sono solo le soglie che faranno scattare lo stato di allerta, ma anche i termini di invio.
Lo stesso emendamento approvato dalla Camera dei Deputati stabilisce infatti che l’invio venga effettuato contestualmente alla trasmissione degli avvisi bonari, ossia le comunicazioni di irregolarità disciplinate dall’articolo 54-bis del DPR n. 633/1972, e in ogni caso non oltre i 150 giorni successivi alla scadenza delle LIPE, in luogo del termine attuale di 60 giorni.
Proroga, inoltre, per l’operatività della misura: le segnalazioni verranno inviate in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche del secondo trimestre 2022, e non più a partire dalle prime LIPE dell’anno.