Il Decreto Trasparenza, che recepisce una direttiva Europea sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (direttiva UE 2019/1152), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 luglio, impone informazioni dettagliate sul rapporto di lavoro, in termini di contratto applicato, inquadramento, sedi, orari, mansioni e prescrizioni minime.

Le nuove regole saranno in vigore dal 13 agosto ma si applicano ai rapporti di lavoro in essere al 1° agosto 2022 ed in caso di mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi, previsti dal decreto legislativo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro applicherà sanzioni da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore la cui lettera di assunzione non dovesse rispettare i nuovi criteri.

La tutela prevista trova applicazione in relazione ai seguenti contratti di lavoro:

  • contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
  • contratto di lavoro somministrato;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente;
  • contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • contratto di prestazione occasionale.

In particolare, le novità introdotte dal decreto riguardano le piattaforme digitali che intervengano nell’organizzazione o nell’esecuzione del lavoro. La legge disciplina, infatti, il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto e sulle condizioni di lavoro, con relativa tutela.

L’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:

  • del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
  • della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Le informazioni non contenute in tali documenti sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa. Le informazioni su CCNL, enti previdenziali, formazione, ferie e preavviso possono essere fornite al lavoratore entro trenta giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.

In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di un mese dalla data dell’instaurazione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni obbligatorie.

Un’altra novità riguarda i periodi di prova che non possono mai superare i sei mesi (niente slittamenti in caso di ferie, permessi, Legge 104 ecc.), o la durata inferiore prevista dai contratti collettivi e non possono essere reiterati.

Viene inoltre introdotto il principio di minima prevedibilità dell’orario di lavoro ed è riconosciuto al lavoratore il diritto a chiedere una forma contrattuale più stabile trascorsi sei mesi dall’assunzione.

Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a comunicare al lavoratore le seguenti informazioni:

  • identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori;
  • il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, ovvero libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
  • la sede o il domicilio del datore di lavoro;
  • l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
  • la data di inizio del rapporto di lavoro;
  • la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
  • nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
  • la durata del periodo di prova, se previsto;
  • il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
  • la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
  • la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
  • l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
  • la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno;
  • se il rapporto di lavoro è caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, il datore di lavoro deve informare il lavoratore circa:
    • la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
    • le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
    • il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore han diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
  • il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
  • gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
Dal 13 agosto nuove regole sulla trasparenza nei contratti di lavoro
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