Entro il 30 giugno la legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, commi 125-129, legge 4 agosto 2017, n.124) impone di adempiere agli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche.
La normativa vigente richiede infatti la pubblicazione, entro il termine su indicato, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro.
I soggetti che non hanno un proprio sito internet possono provvedere tramite la pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.
Sono chiamati al rispetto del suddetto obbligo i soggetti iscritti al Registro delle imprese quali:
- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono invece esclusi i liberi professionisti.
Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
La mancata pubblicizzazione dei contributi ricevuti comporta:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione e al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
In sede di conversione del DL n. 228/2021, c.d. “Decreto Milleproroghe”, è stato previsto che per l’anno 2021 il termine è prorogato al 1° luglio 2022 (in precedenza 1.1.2022).
Lo stesso Legislatore, con l’art. 3-septies, ha ulteriormente prorogato il termine di cui sopra al 1° gennaio 2023.
Per tutte le aziende associate, prive di un sito internet, che hanno usufruito dei contributi pubblici nella modalità su esposta, As.N.A.L.I. mette a disposizione il proprio portale ai fini della pubblicazione.
Chiunque fosse interessato può contattare la sede Nazionale o scaricare qui il modulo per richiedere la pubblicazione.