Il DL 36/2022 (cosiddetto decreto PNRR 2) recante ulteriori misure sulla seconda fase di attuazione del PNNR, approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 aprile, estende dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fattura elettronica anche ai regimi minimi e forfettari.
Il calendario di entrata in vigore dei nuovi obblighi prevede:
- dal 1° luglio 2022 per i contribuenti che nel 2021 hanno conseguito ricavi/compensi superiori a 25.000 euro;
- dal 1° gennaio 2024 per tutte le partite iva indipendentemente dall’ammontare dei ricavi/ compensi senza eccezioni.
La fatturazione dovrà avvenire mediante Sistema di Interscambio (SdI) per tutte le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, ivi comprese le operazioni transfrontaliere in quanto, sempre dal 1° luglio, l’Esterometro sarà abolito.
In dettaglio la fattura elettronica diventa dovuta per:
- contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
- contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014):
- soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini IVA delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo fino a 65 mila euro.
Gli interessati dall’entrata in vigore della nuova disciplina:
- dovranno emettere fattura esclusivamente in modalità elettronica (tramite le funzionalità messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o tramite un software);
- dovranno ricevere le fatture dai propri fornitori in modalità elettronica (su PEC o tramite un canale software);
- dovranno procedere alla conservazione elettronica delle fatture a norma del CAD, Codice di Amministrazione Digitale;
- dovranno assolvere l’imposta di bollo in modalità virtuale, con versamento trimestrale, con modello F24 oppure tramite piattaforma Fatture e Corrispettivi.
Sarà in ogni caso indispensabile accedere alla propria area riservata di Fatture e Corrispettivi sul sito dell’Agenzia delle Entrate mediante:
- Spid di II livello;
- Carta CND;
- Carta di identità elettronica.
Il decreto prevede inoltre un periodo di transizione (luglio-settembre 2022) per le partite Iva incluse nell’obbligo della fattura elettronica, che beneficeranno di un lasso più tempo maggiore per emettere la fattura senza incorrere in sanzioni. Rispetto agli ordinari 12 giorni, potranno dunque caricare sullo SdI la fattura entro il mese successivo all’operazione effettuata.
Al di là del periodo di transizione, le tempistiche per la trasmissione della fattura elettronica prevedono:
- 12 giorni per la fattura immediata;
- entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificata l’esigibilità per la fattura differita.
Qualora si incorresse in ogni caso nelle sanzioni, queste saranno compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro e di importo tra 250 euro e 2 mila euro se l’irregolarità non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito.
Inoltre, l’emissione di una fattura elettronica comporta di specificare un “codice natura” che spieghi per quale ragione non è stata applicata l’IVA Nel caso dei contribuenti in regime forfettario o di vantaggio, il corretto codice natura da utilizzare è N2.2 Operazioni non soggette – altri casi.
Sempre nel DL 36/2022, infine, è compresa anche l’anticipazione della decorrenza sulla sanzione da 30 euro (più il 4% del valore della transazione rifiutata) in caso di mancata accettazione dei pagamenti elettronici di qualsivoglia importo da parte di esercenti e professionisti. La sanzione scatterà dal 30 giugno 2022 e non più dal 1° gennaio 2023 (leggi qui).