Prorogati per il 2022 l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie di provvedimenti di concessione della CIGS, già in essere per il 2020 e il 2021. Per entrambe le misure, il limite cumulativo per l’annualità 2022 è pari a 16 milioni di euro.

Sono esonerate dai versamenti le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione.

Con il messaggio n. 1400/2022, l’Inps ricorda che l’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS).

Il relativo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al TFR e al c.d. ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza.

L’Istituto ribadisce inoltre che le aziende che intendano richiedere i predetti esoneri, devono fornire:

  • la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in relazione a ogni anno interessato dalla CIGS;
  • la misura complessiva del c.d. ticket di licenziamento, con riferimento all’anno in cui ricade la data di cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato.

Va precisato che le disposizioni di cui all’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018 non modificano la destinazione del TFR che l’INPS verserà in soluzione unica dopo la cessazione dei periodi di CISG autorizzata. Pertanto:

  • nell’ipotesi di versamento ai fondi di previdenza complementare l’Istituto provvederà a trasferire il TFR maturato afferente alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale al fondo pensione di destinazione;
  • nelle ipotesi di versamento al Fondo di Tesoreria o accantonamento presso il datore di lavoro l’Istituto provvederà al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo di CIGS autorizzata, in quanto, in ragione della tipologia di aziende destinatarie delle misure, i lavoratori, al termine del periodo di integrazione salariale, cesseranno il rapporto di lavoro per licenziamento o per passaggio alle dipendenze dell’acquirente.

Va ricordato infine che il D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020, nell’ambito delle misure volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, ha consentito alle aziende che avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinaria alla data del 23 febbraio 2020, di chiedere il trattamento ordinario con causale “emergenza COVID-19”, sospendendo la fruizione del trattamento straordinario in atto. Questa operazione ha, pertanto, determinato uno slittamento dei periodi di fruizione della CIGS concessa.

Ne consegue che le previsioni di spesa relative all’anno 2020 contenute nei decreti di autorizzazione della misura, potrebbero, dunque, non corrispondere più al periodo di fruizione del trattamento, slittato nel 2021.

In questa ipotesi, per inoltrare istanza di liquidazione, gli organi della procedura e i rappresentanti dei lavoratori dovranno chiedere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di adottare un provvedimento integrativo che autorizzi una nuova ripartizione degli oneri per TFR.

Esonero TFR e Ticket di licenziamento prorogati al 2022
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