La Commissione europea ha adottato un nuovo quadro temporaneo di crisi che consentirà ai 27 Stati membri di fornire il sostegno finanziario necessario alle imprese colpite dal caro energia acuito dallo scoppio del conflitto, nonché a quelle danneggiate dalle sanzioni dei governi occidentali contro la Russia.
Il regime temporaneo di crisi sarà operativo fino al 31 dicembre 2022, data entro cui Bruxelles dovrà valutare una eventuale proroga o rimodulazione dello strumento, alla luce degli sviluppi sui mercati dell’energia e dell’approvvigionamento delle materie prime.
Le misure che i singoli Stati potranno adottare in favore delle imprese colpite dalla guerra in Ucraina, per attenuare il grave turbamento subito dall’economia comunitaria, si articolano in 3 differenti misure.
Aiuti di importo limitato
In primo luogo, gli Stati membri potranno introdurre regimi per concedere fino a 35mila euro per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura e fino a 400mila euro per quelle che operano negli altri comparti.
L’aiuto di importo limitato può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette e non dovrà essere necessariamente collegato all’aumento dei prezzi dell’energia, in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia incidono anche catene di approvvigionamento di materie prime, causando impennate dei costi.
Nel caso dei prestiti, sono previsti dei limiti all’importo massimo, che dipendono dalle esigenze operative delle imprese determinate sulla base del fatturato, dei costi energetici e del fabbisogno di liquidità.
Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati
Con il secondo tipo di aiuti, i Paesi membri potranno fornire garanzie statali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti a tutte le imprese colpite dalla crisi e garantire anche prestiti pubblici e privati a tassi di interesse agevolati.
Come per gli aiuti di importo limitato, sono previsti dei tetti limite per l’erogazione dei prestiti, che possono riguardare sia il fabbisogno relativo agli investimenti che quello relativo al capitale di esercizio.
Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia
Gli Stati membri potranno compensare parzialmente le imprese, in particolare quelle che hanno un forte consumo di energia, per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell’elettricità.
L’aiuto complessivo per beneficiario non può superare il 30% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di euro in un dato momento. In caso di perdite di esercizio, possono essere concessi fino a 25 milioni di euro per le imprese a forte consumo di energia e fino a 50 milioni per le imprese attive in settori specifici, quali la produzione di alluminio e di altri metalli, fibre di vetro, pasta di legno, fertilizzanti o idrogeno e molti prodotti chimici di base.
Il nuovo quadro temporaneo di crisi prevede inoltre una serie di garanzie atte a preservare la parità di condizioni nel mercato unico. Dette garanzia riguardano:
- metodologia proporzionale: dovrebbe esistere un nesso tra l’importo dell’aiuto che può essere concesso alle imprese e la portata della loro attività economica e dell’esposizione agli effetti economici della crisi, che tenga conto del fatturato e dei costi energetici che devono sostenere;
- condizioni di ammissibilità: la definizione di utenti a forte consumo di energia figura all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulla tassazione dell’energia, che fa riferimento alle imprese per le quali l’acquisto dei prodotti energetici è pari ad almeno il 3% del loro valore produttivo;
- requisiti di sostenibilità: quando concedono aiuti per ovviare ai costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell’energia elettrica, gli Stati membri sono invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell’ambiente o alla sicurezza dell’approvvigionamento.