Con decreto direttoriale n.24 del 7 marzo 2022, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha reso note le modalità di accesso agli incentivi al trasporto ferroviario intermodale (cosiddetto Ferrobonus) per il periodo 31 agosto 2021-31 agosto 2022.
Il provvedimento del Ministero stanzia per il biennio 2021-2022 complessivamente 44 milioni di euro all’intermodalità, suddivisi in 25 mln per il 2021 e 19 mln per il 2022 e rappresenta un intervento in continuità con le risorse stanziate dalla legge n.178 del 30.12.2020.
Il contributo Ferrobonus fu introdotto il 24 novembre 2016 dalla Commissione europea a sostegno del trasporto merci ed inserito successivamente nella Legge di Stabilità 2016 su richiesta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La finalità è lo spostamento del traffico delle merci dalla rete stradale a quella ferroviaria favorendo l’uso del trasporto intermodale e del trasporto trasbordato da e verso nodi logistici ed interporti italiani, attraverso un incentivo economico rivolto alle imprese committenti di servizi ferroviari e agli operatori multimodali ferroviari. È rivolto in particolare all’Italia meridionale, in cui lo squilibrio tra l’uso delle ferrovie e della strada è decisamente più marcato.
La destinazione dell’incentivo è rivolta alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale e/o trasbordato e operatori del trasporto combinato (MTO) che commissionano alle imprese ferroviarie treni completi e che si impegnino a mantenere dei volumi di traffico, in termini di treni-chilometro, e ad incrementarli nel corso del periodo di incentivazione.
Gli MTO beneficiari del contributo, a loro volta, devono ribaltare una quota dell’incentivo ricevuto (non inferiore al 50%) agli utenti del servizio ferroviario, sotto forma di riduzione del corrispettivo.
Il testo normativo che disciplina il Ferrobonus è il decreto interministeriale 14 luglio 2017 n. 125, la cui efficacia è stata estesa alle annualità 2020 e 2021 a seguito dell’adozione del D.D. 16 marzo 2020 n. 59 (in attuazione dell’articolo 1, comma 111 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) ed è stata prorogata al 2022 attraverso la pubblicazione del decreto n. 24 del 7 marzo 2022.
Per ottenere il beneficio è necessario inviare una PEC all’indirizzo incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it, entro 45 giorni a decorrere dal 7 marzo 2022, data di pubblicazione del decreto n. 24/2022 sul sito web del MIMS, quindi entro il 20 aprile 2022.
Per comprovare l’effettivo ribaltamento della quota di contributo spettante alla clientela (che dovrà essere effettuato dal beneficiario ai propri clienti entro 60 giorni dal ricevimento) il MIMS, anche tramite RAM Spa (società in house del Ministero che si occupa dell’istruttoria delle domande), renderà disponibili in formato elettronico i modelli utili per i necessari adempimenti.