La Camera ed il Senato hanno approvato un emendamento sostitutivo nel disegno di legge di conversione del DL n. 127 del 2021 (Decreto Green pass), che consente la possibilità di consegnare il certificato al datore di lavoro con diritto all’esonero dal controllo datoriale fino alla scadenza dello stesso.

Si tratta di una semplificazione importante per i lavoratori e per le aziende, obbligate dalla legge ad esibire e controllare quotidianamente il possesso della Certificazione Verde Covid-19.

L’obbligo di Green Pass a lavoro è in vigore dallo scorso 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, salve ulteriori proroghe. Ad oggi i controlli vengono eseguiti soltanto sui lavoratori che effettivamente si presentano a lavoro, esclusi quindi i dipendenti in smart working e gli assenti e gli strumenti di verifica, in primis l’applicazione VerificaC19, non possono conservare i dati raccolti relativi alle certificazioni e li cancellano automaticamente passato un certo lasso di tempo.

Salvo riallineamenti dell’ultima ora, con la conversione del Decreto Green Pass sarà invece possibile sia una verifica unica sulla validità della certificazione sia la conservazione delle informazioni acquisite.

Il lavoratore sarà dunque legittimato a richiedere al proprio datore di lavoro di poter consegnare una copia della propria certificazione Verde Covid-19. Quest’ultimo, dal canto suo, avrà l’obbligo di esonerare il lavoratore in questione dal controllo giornaliero fino alla data di scadenza del green pass.

La Camera dei Deputati ed il Senato hanno approvato l’emendamento nonostante la segnalazione di criticità giunta dal Garante della Privacy riguardo all’elusione della normativa sul controllo per motivi epidemiologici.

L’assenza di verifiche durante il periodo di validità del certificato, tra l’altro, non consentirebbe di rilevare l’eventuale condizione di positività. I controlli sul Green Pass, infatti, risultano efficaci quando sono eseguiti periodicamente. Una verifica a priori su tutte le certificazioni, quindi, non farebbe emergere eventuali positività sopravvenute al virus e metterebbe a rischio la funzione principale dell’obbligo.

Per tale motivo lo stesso Garante ritiene che la copia e la conservazione delle certificazioni verdi renda anche “il trattamento dei relativi dati non del tutto proporzionato (perché non pienamente funzionale rispetto) alle finalità perseguite”.

Inoltre, la consegna del certificato al datore di lavoro, contravviene la norma secondo cui la conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori, come la situazione clinica e convinzioni personali, dovrebbe essere preclusa.

Il divieto di raccogliere preventivamente i Green Pass, in luogo della verifica della validità volta per volta all’ingresso nei luoghi di lavoro, mette a rischio la riservatezza dei dipendenti anche in maniera indiretta.

Dalla data di scadenza della certificazione verde, infatti, il datore di lavoro può facilmente desumere se il dipendente si sia sottoposto a tampone, sia guarito dall’infezione o si sia vaccinato.

Infine, laddove la legge di conversione fosse pubblicata in Gazzetta Ufficiale, per il datore di lavoro scatterebbe l’obbligo segnalato e preannunciato dal Garante della Privacy di adottare misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento dei dati relativi alle certificazioni verdi del lavoratore, con conseguente importante esborso economico e rischio di sanzioni pecuniarie.

Consegna green pass al datore di lavoro: lavoratori esonerati dal controllo
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