Il DL approvato dal governo Draghi nel CdM del 15 ottobre 2021, collegato alla Legge di Bilancio 2022, prova a sciogliere una serie di nodi al centro delle discussioni degli ultimi mesi.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dalla bozza in circolazione si evince che il provvedimento sia disegnato per chiudere questo secondo anno di pandemia.
Tra le novità annunciate:
- scadenza del 30 novembre 2021 per le rate di rottamazione ter e saldo e stralcio scadute dal 2020 e fino a luglio 2021;
- 150 giorni per il pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021;
- decadenza dai piani di rateizzazione in corso prima della sospensione Covid dopo 18 rate;
- semplificazione della disciplina del patent box;
- rifinanziamento dell’ecobonus auto;
- proroga CIG Covid con ulteriori 9 o 13 settimane fino al 31 dicembre 2021;
- rifinanziamento della malattia per quarantena Covid;
- congedi parentali per i figli in DAD o in quarantena;
- rifinanziamento del reddito di cittadinanza;
- potenziamento delle misure di sicurezza sul lavoro.
Il decreto interviene con una serie di misure sul mondo del lavoro, a cominciare dalla sicurezza con una serie di norme atte a consentire di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero. L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione.
Cambiano inoltre le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro.
Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali vere e proprie, è previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetti “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”) originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021.
Viene inoltre prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.
Per i piani di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione, viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa.
Un importante intervento è tato fatto in materia di congedo parentale.
Nello specifico, il decreto prevede che il lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
- della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
- dell’infezione da Covid del figlio,
- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto avvenuto.
Il lavoratore potrà inoltre convertire i periodi di congedo parentale ordinario fruiti dall’inizio dell’anno scolastico e fino all’entrata in vigore del decreto Fiscale in congedo straordinario. In ogni caso, per i periodi di astensione verrà riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, che potrà essere fruita sia in forma giornaliera che oraria.
I liberi professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata avranno diritto a fruire del beneficio per ciascuna giornata indennizzabile secondo la base di calcolo utile per la determinazione dell’indennità di maternità. Anche i lavoratori autonomi iscritti all’INPS potranno ugualmente beneficiare della prestazione, ma la percentuale del 50% verrà, in questo caso, applicata alla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita in relazione alla tipologia di lavoro svolto. L’indennità sarà erogata anche a favore dei lavoratori autonomi non iscritti all’INPS solo dopo, però, il via libera delle casse previdenza.
Infine, sempre allo scopo di alleggerire le famiglie dalle difficoltà causate dal coronavirus, il provvedimento prevede il rifinanziamento delle misure necessarie per fare in modo che la quarantena sia equiparata alla malattia. La tutela riguarda tutte le quarantene: con sorveglianza attiva, con permanenza domiciliare o precauzionale.