Confermata l’esenzione contributiva per tre anni a favore delle microimprese che assumono apprendisti di primo livello.
Sul sito dell’Istituto le regole operative relative alle assunzioni agevolate con contratto di apprendistato di primo livello in favore dei datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti (agevolazione prorogata dal comma 12 dell’articolo 15-bis del dl 137/2020, convertito dalla legge 176/2020).
Tutti i dettagli sono contenuti nella Circolare n. 87 del 18 giugno 2021, che elenca le caratteristiche del contratto di apprendistato di primo livello (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore), il regime contributivo applicabile, i riferimenti normativi del caso, i benefici previsti, i requisiti per accedere allo sgravio ed i chiarimenti sui criteri di computo dei lavoratori già in forza presso le aziende interessate, le disposizioni generali applicabili al contratto e le istruzioni operative per l’accesso all’esenzione dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, con le regole per la compilazione del flusso Uniemens.
Si tratta di una proroga relativa allo sgravio contributivo al 100% per le microimprese, prevista dalla legge di Bilancio grazie alla quale, le imprese che assumono apprendisti, non pagano contributi per tre anni. A partire dal quarto anno, lo sgravio si riduce per passare ad un’aliquota contributiva pari al 10%.
Questa tipologia di contratto si applica a giovani dai 15 ai 25 anni, in quanto finalizzato all’ottenimento di un titolo di studio consentendo di dar seguito ad a un percorso formativo con un periodo di formazione in azienda. Il contratto ha durata massima di tre anni, che possono diventare quattro in caso di trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante (diploma professionale quadriennale). La regolamentazione è contenuta nell’articolo 43 del dlgs 81/2015.