A causa della pandemia, sono state adottate numerose misure nell’arco dell’ultimo anno e mezzo, a favore del settore agricolo per provare ad assorbire l’impatto negativo dell’emergenza sull’economia.
La legge di conversione del decreto Rilancio (dl 34-2020) ha previsto l’esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per i datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
L’agevolazione è stata poi estesa dal decreto Agosto (dl 104-2020) alle aziende vitivinicole associate anche ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, integrando le risorse stanziate per l’esonero.
Il decreto Ristori (dl 137-2020) ha successivamente previsto un esonero contributivo per la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, dagli effetti negativi del perdurare dell’epidemia e in particolare delle restrizioni imposte alle attività di bar, pub e ristoranti a causa del Covid.
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è riconosciuto, nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. La misura, aperta anche a lavoratori autonomi in agricoltura, imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è stata estesa dal decreto Ristori Bis (dl 149-2020) anche al mese di dicembre 2020.
In entrambi i casi, a fronte dell’agevolazione, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Alla luce di quanto disposto dal decreto Milleproroghe poi, l’INPS ha chiarito che, per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell’esonero di cui al decreto Ristori, viene sospeso fino al 16 febbraio 2021 il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021, in attesa di conoscere l’importo da versare con la predetta rata per effetto dell’esonero relativo alla contribuzione dovuta per i mesi di novembre e dicembre 2020.
L’importo da versare della rata sospesa sarà comunicato dall’INPS con specifico avviso individuale nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.
Per ultima, la legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e alle casse previdenziali professionali autonome.
Dal momento che l’iter di attuazione dell’esonero previsto è ancora in fase di definizione e prevede l’adozione di uno o più decreti da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, l’INPS ha dato comunicazione che il termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021, avente scadenza originaria il 17 maggio è differito al 20 agosto.
I requisiti per avvalersi delle misure di cui sopra sono:
- aver percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50mila euro;
- aver subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nel 2020 rispetto al 2019 non inferiore al 33%;
- non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato (escluso intermittente) o pensione (esclusa invalidità);
- essere in possesso di Durc regolare in corso di validità.