A partire dal 18 gennaio l’ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, ha iniziato ad erogare tramite l’INPS i primi 70 milioni ai datori di lavoro beneficiari del “Fondo Nuove Competenze” istituito per contrastare gli effetti economici dell’epidemia. Sono 125 per il momento le aziende ammesse al sostegno del fondo localizzate da Nord a Sud e attive nei settori più diversi, dalle telecomunicazioni alle infrastrutture, della meccatronica al manifatturiero, passando per agroalimentare, cultura e turismo, con un coinvolgimento totale di 53mila lavoratori, per un numero complessivo di ore di formazione di oltre 5 milioni.

Istituito dal decreto Rilancio con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro e una scadenza a fine 2020, il Fondo è stato rifinanziato dal Decreto Legge 14/2020, con ulteriori 200 milioni di euro ed ulteriormente rinforzato dai fondi europei nell’ambito del Recovery Plan con altri 300 milioni di euro per l’anno 2021, arrivando quindi ad un totale di 730 milioni.

Oggetto del FNC è riconoscere contributi ai datori di lavoro che hanno sottoscritto, tramite le associazioni datoriali nazionali e i sindacati, accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro dei lavoratori a favore di percorsi di sviluppo delle competenze di questi ultimi.

Nell’avviso pubblico si precisa che gli accordi, in conformità a quanto previsto dall’art. 88, comma 1, del Decreto Legge n. 34/ 2020, dall’art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 e dall’art. 3 del relativo Decreto di attuazione, devono rispettare le seguenti caratteristiche:

  • devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 (termine esteso poi dal Ministero del Lavoro a tutto il 2021)
  • devono prevedere i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze, nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso;
  • il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore è pari a 250;
  • devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento professionale del lavoratore;
  • possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative.

Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.          

Sempre a far data dal 18 gennaio l’istanza di richiesta del contributo può essere presentata in forma digitale accedendo con le credenziali SPID al portale MyANPAL, andando così a sostituire la precedente procedura che prevedeva l’invio dei moduli presenti sul sito dell’Agenzia esclusivamente tramite PEC all’indirizzo dedicato fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it.

L’istruttoria delle istanze di contributo avviene secondo il criterio cronologico di presentazione ed è volta verificare le condizioni necessarie alla richiesta il cui esito si intende positivo trascorsi 10 giorni dalla data di presentazione. Viceversa sarà cura della stessa ANPAL contattare il richiedente per chiedere di integrare la documentazione inviata.

In caso di esito positivo, il datore di lavoro ha 90 giorni (limite temporale che si allunga a 120 giorni se sono coinvolti anche Fondi interprofessionali) dall’approvazione della domanda per realizzare i percorsi formativi oggetto del contributo che verrà erogato dall’INPS in misura del 70% in sede di approvazione del progetto e saldo a 40 giorni dal suo compimento previo rilascio delle relative certificazioni delle competenze acquisite dai lavoratori coinvolti nella formazione.

Qualora in sede di verifica si dovessero riscontrare incongruenze tra la formazione erogata e le competenze acquisite da parte dei lavoratori rispetto a quanto promesso in sede di richiesta del contributo, ANPAL potrà richiedere la restituzione di quanto anticipato.

Le attività formative possono essere erogate da tutti gli enti accreditati sia a livello nazionale che regionale, da università e centri di ricerca, istituti tecnici e di istruzione secondaria di secondo grado, centri per l’istruzione degli adulti e altri organismi che svolgono attività di formazione.

Va sottolineato infine che la formazione  può essere erogata anche direttamente dal beneficiario delfinanziamento, a condizione di dimostrare il possesso dei requisiti necessari.

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda al sito dell’Agenzia https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze.




Fondo Nuove Competenze: primi pagamenti e domande online
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