Dal 1° Giugno 2020 è possibile presentare le richieste di emersione dei rapporti di lavoro e il rilascio dei permessi di soggiorno temporaneo, come disposto dall’articolo 103 del cosiddetto “Decreto Rilancio”, il quale ha previsto:

  • Per il datore di lavoro italiano o straniero, la possibilità di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio italiano nazionale prima del 8 marzo 2020;
  • Per gli stranieri con permesso di lavoro scaduto dal 31 ottobre 2019 di chiedere un permesso di soggiorno per la durata di sei mesi.

I SETTORI INTERESSATI

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e altre attività connesse;
  • assistenza alle persone affette da patologie o handicap che limitano l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

REQUISITI DATORI DI LAVORO:

  • Devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
  • Devono possedere, per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30mila euro;
  • Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito annuale deve essere non inferiore a 20mila euro in caso di nucleo familiare con una sola persona percettore di reddito, e non inferiore a 27mila euro in caso di nucleo familiare composto da più conviventi.

REQUISITI LAVORATORE:

► I cittadini stranieri devono essere stati segnalati o aver soggiornato in Italia prima dell’8 marzo 2020 come risulta dalla dichiarazione di presenza o dalla documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici o privati che svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (es. cartelle cliniche, certificazioni rilasciate da aziende sanitarie pubbliche, tessere di trasporto nominative etc..).

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE

Le modalità per la presentazione delle istanze sono disciplinate dal decreto interministeriale del 27/05/2020  (Gazzetta Ufficiale Serie generale n.137 del 29 maggio 2020).


Le istanze possono essere presentate dal 1° giugno 2020 al 15 luglio 2020 presso:

  1. l’ INPS per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea;
  2. lo Sportello Unico per l’Immigrazione per i lavoratori stranieri extracomunitari, di cui al comma 1 (dell’art 103 del decreto rilancio);
  3. la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, per gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno di cui al comma 2 (dell’art 103 del decreto rilancio), e che prima di tale data hanno lavorato nei settori indicati.

LE PROCEDURE

  1. Relativamente alla presentazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione, la  circolare del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione 30 maggio 2020 fornisce le indicazioni operative.

Le istanze possono essere presentate dal 1 giugno al 15 luglio 2020 dalle ore 7:00 alle 22:00 sull’applicativo accessibile all’indirizzo, https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ utilizzando il sistema SPID e seguendo le istruzioni presenti sul manuale utente disponibile sul medesimo sito web.

Successivamente all’invio della domanda sarà generata sul portale dedicato, la ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione, la quale dovrà essere consegnata in copia al lavoratore.

Prima della presentazione della domanda il datore di lavoro dovrà effettuare il pagamento di un contributo forfettario, pari a € 500,00 per ciascun lavoratore, utilizzando esclusivamente il modello F24 (REDT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate.

Lo Sportello Unico per l’immigrazione, dopo aver verificato l’istanza e acquisiti i pareri favorevoli della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, convocherà le parti per l’esibizione della documentazione necessaria all’emersione e la stipula del contratto di soggiorno.

Contestualmente, lo Sportello provvederà all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione e alla consegna al lavoratore del modello per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che dovrà essere poi inviato alla Questura tramite gli uffici postali.

I datori di lavoro, a titolo gratuito, potranno avvalersi per la compilazione e l’inoltro delle domande:

  • delle associazioni di categoria;
  • delle organizzazioni sindacali;
  • dei patronati che vorranno fornire assistenza.

  1. Relativamente alla procedura presso le Questure, le indicazioni sono contenute nella circolare del dipartimento della Pubblica sicurezza 30 maggio 2020.

Tale procedura si riferisce agli stranieri extracomunitari irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori indicati, possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno-temporaneo, della durata di sei mesi.

Gli stranieri potranno presentare la domanda di permesso di soggiorno presso gli uffici Postali dedicati (sportello amico), inoltrando l’apposito modulo di richiesta compilato e sottoscritto dall’interessato. L’onere del servizio è fissato a 30€.

Prima della presentazione della domanda il richiedente dovrà pagare un contributo forfettario, pari a € 130,00, utilizzando il modello F24 (RECT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali oda scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate.

Occorre:

  • essere in possesso di un passaporto o di altro documento equivalente ovvero di un’attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica del proprio Paese di origine;
  • essere presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020;
  • comprovare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati con documentazione da esibire all’atto della presentazione dell’istanza.

Alla consegna del modulo di richiesta del permesso di soggiorno presso lo sportello di Poste Italiane, allo straniero è rilasciata una ricevuta contenente specifiche di sicurezza che gli consentirà di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere attività lavorativa nei citati settori di attività.

Contestualmente lo straniero verrà convocato presso la Questura per l’esame della sua richiesta ed il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo. Il titolo di soggiorno potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro qualora lo straniero, nel termine di sei mesi, abbia ottenuto un contratto di lavoro nei settori produttivi interessati.

 

 

Fonte: interno.gov.it

Natalia Alifraco

Segretario Nazionale ASNALI-COLF

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Decreto Rilancio: Emersione Rapporti di Lavoro Irregolari

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