Dal 3 dicembre i datori di lavoro e i lavoratori dei comparti tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario (TAC) possono richiedere un trattamento straordinario di sostegno al reddito, destinato alle imprese che abbiano esaurito i normali strumenti di integrazione salariale.
La circolare INPS n. 99 del 26 novembre 2024, chiarisce che non tutte le aziende hanno accesso alla misura ma solo quelle con all’interno fino a 15 addetti. Inoltre, il trattamento può coprire al massimo 9 settimane, nel periodo compreso tra 29 ottobre e 31 dicembre 2024.
Il sostegno è stato istituito dal decreto-legge n. 160 del 28 ottobre 2024 in deroga alle normative vigenti, destinato ai datori di lavoro, anche artigiani, con una forza occupazionale media non superiore ai 15 dipendenti. Si tratta di un’iniziativa straordinaria per tutelare i lavoratori di un settore che impiega migliaia di persone in Italia.
Al nuovo sostegno al reddito si accedere previa domanda da trasmettere all’INPS entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Per le sospensioni iniziate tra il 29 ottobre e il 3 dicembre, il termine decorre dal 3 dicembre.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente attraverso il portale INPS, accedendo alla sezione “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.
Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”.
Le imprese richiedenti devono corredare la domanda con:
- relazione tecnica che motivi la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, illustrando:
- le cause non imputabili all’azienda o ai lavoratori;
- la temporaneità della crisi e le prospettive di ripresa;
- elenco nominativo dei lavoratori interessati, che devono avere almeno 30 giorni di anzianità presso l’unità produttiva coinvolta;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 per confermare l’impossibilità di accedere ad altri strumenti di sostegno.
Il trattamento di sostegno al reddito copre l’80% della retribuzione globale spettante al lavoratore per le ore non lavorate, con un tetto massimo di 1.392,89 euro al mese per il 2024. Include la contribuzione figurativa, utile ai fini del calcolo pensionistico e viene concesso per un periodo massimo di 9 settimane, che devono essere collocate entro il 31 dicembre 2024.
Il trattamento può essere erogato:
- indirettamente ovvero anticipato dal datore di lavoro ai dipendenti. Successivamente, il datore di lavoro recupera l’importo attraverso un conguaglio con i contributi previdenziali dovuti all’INPS;
- direttamente dall’INPS ai lavoratori, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro.
Per richiedere questa modalità, il datore di lavoro deve inviare i flussi “UNIEMENS-CIG” (UNI41) con le informazioni necessarie. In questo caso il datore di lavoro deve dimostrare la propria incapacità di anticipare l’importo tramite una relazione tecnica.