Sanzioni amministrative più soft, allineate al livello europeo e norme di coordinamento per quelle penali. È quanto prevede il nuovo decreto del Governo che rappresenta un ulteriore tassello della riforma fiscale.
Come spiegato dal viceministro all’Economia Maurizio Leo nella conferenza stampa al termine del Consiglio “Si interverrà in linea con quanto previsto dalla delega, sulla proporzionalità delle sanzioni amministrative ma anche su quelle penali, per fare chiarezza ad esempio su crediti non spettanti o inesistenti”.
Il Viceministro punta ad allinearle al livello europeo, arrivando al massimo al 60%, escludendo frodi e truffe.
In particolare le sanzioni amministrative verranno ridotte da un quinto a un terzo, avvicinandole ai parametri europei e introducendo un principio di maggiore proporzionalità, mentre per quanto riguarda le sanzioni penali, verranno adeguate le norme relative alla non punibilità agli indirizzi emersi dalla giurisprudenza, aiutando chi non può pagare per cause di forza maggiore, chi decide comunque di mettersi in regola, anche attraverso la rateizzazione, pagando l’intera imposta, le sanzioni (ridotte) e gli interessi.
“Verranno colpiti i comportamenti fraudolenti, simulatori ed omissivi a danno del Fisco”, assicura il Ministro “Lo Stato infatti deve venire incontro ai contribuenti onesti, ma non può e non deve abbassare la guardia nei confronti di coloro che fanno i furbi”.
Tra le novità, secondo quanto emerso dall’ultima bozza, si prevede che la sanzione sia aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei 3 anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto, è incorso in altra violazione della stessa indole.
Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista. In caso di particolare gravità della violazione, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà.
Il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione finanziaria con circolari, interpelli o consulenze, provvedendo, entro i successivi 60 giorni dalla pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta, non è punibile, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.
Previsto infine anche un salvagente mirato sui reati di omesso versamento di Iva e ritenute per chi sta pagando a rate.