
Il Consiglio dei ministri del 4 aprile 2025 ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario.
Il testo prevede, in particolare, significative novità in materia di contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, di sicurezza urbana, di tutela del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e di gestione dei detenuti e delle attività lavorative all’interno e all’esterno degli istituti penitenziari.
Il decreto stabilisce che deve essere punito con la reclusione da 2 a 6 anni chi si cura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione e l’uso di congegni bellici micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche e di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti con finalità di terrorismo. Per chi diffonde o pubblicizza tale materiale con qualsiasi mezzo, anche telematico, si prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Per i collaboratori di giustizia e i loro familiari viene ampliata la possibilità di utilizzo di documenti e di identità fiscali di copertura e di costituire società “fittizie” per svolgere attività che richiedono un rafforzato livello di riservatezza.
In materia di gestione di immobili abusivi, il decreto prevede il coinvolgimento immediato da parte degli enti locali e la competenza del giudice che, con il provvedimento di confisca, ordina la demolizione in danno. Inoltre, il decreto introduce:
- norme per la semplificazione della procedura relativa alla cancellazione delle aziende inattive;
- il divieto di prestare attività lavorativa alle dipendenze di un’azienda, dopo la confisca definitiva, da parte di soggetti vicini al destinatario della confisca stessa o a coloro che siano stati condannati, anche in primo grado, per associazione di tipo mafioso;
- l’iscrizione gratuita al registro delle imprese, da parte del tribunale o dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, delle modifiche riguardanti le imprese sequestrate e confiscate;
- il soddisfacimento dei creditori prededucibili delle aziende mediante il prelievo delle somme disponibili nel patrimonio aziendale.
Viene esteso il termine di impugnazione delle misure di prevenzione personali adottate dall’Autorità giudiziaria da dieci giorni a trenta giorni e si prevede che i contributi economici in favore degli enti locali per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici, possano essere utilizzati anche per i beni confiscati destinati all’ente locale.
Il decreto introduce una nuova fattispecie di reato finalizzata al contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive di immobili. È prevista la procedibilità d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, o su immobili pubblici o a destinazione pubblica. Nel caso di occupazione di abitazioni, la pena sarà la reclusione da due a sette anni e si prevede una procedura volta ad accelerare la liberazione dell’immobile occupato qualora lo stesso risulti unica abitazione del denunciante.
Sono inasprite le pene per reati commessi in ambito urbano. Viene prevista una nuova circostanza aggravante per i delitti non colposi contro la vita e l’incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, qualora commessi all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri. Viene aggravata anche la pena per il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche e viene esteso il cosiddetto DASPO urbano a coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi nelle aree interne e nelle pertinenze di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.
In materia di esecuzione della pena, viene cancellato l’obbligo di rinvio della stessa per le donne incinte e con prole e se ne preclude il rinvio facoltativo se da ciò derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. Viene prevista la differenziazione nelle modalità di esecuzione della pena tra la madre di figli di età fino a 1 anno e delle madri di figli di età da 1 a 3 anni.
Vengono modificate le norme relative alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, con la specificazione, tra l’altro, che la disciplina vigente non si applica ai prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Inoltre, la liceità delle coltivazioni di canapa per florovivaismo è circoscritta al florovivaismo professionale.
In tema di tutela dell’ordine il decreto introduce:
- una circostanza aggravante del delitto di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza con l’aumento di pena fino alla metà e un’ulteriore circostanza aggravante in caso di atti violenti commessi al fine di impedire la realizzazione di un’infrastruttura;
- la possibilità di dotare le Forze di polizia di dispositivi di videosorveglianza indossabili (bodycam), idonei a registrare l’attività operativa nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili e in ambito ferroviario e a bordo treno e quella di utilizzare dispositivi di videosorveglianza, anche indossabili, nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale.
Viene introdotto il nuovo reato di “rivolta all’interno di un istituto penitenziario”, che punisce le condotte di promozione, organizzazione o direzione e partecipazione a una rivolta consumata all’interno di un istituto penitenziario da tre o più persone riunite, mediante atti di violenza o minaccia, tentativi di evasione o atti di resistenza anche passiva che impediscono il compimento degli atti d’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza.
Promulgata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni per i casi nei quali le imprese autorizzate a vendere schede S.I.M. di telefonia mobile non osservino gli obblighi di identificazione dei clienti, mediante acquisizione, nel caso si tratti di cittadino non dell’Unione Europea, di copia del titolo di soggiorno.
Il decreto introduce infine la figura del tutor, con funzioni di consulenza e di assistenza nella gestione del mutuo concesso in favore degli operatori economici vittime di usura, al fine di attenuare l’alta morosità riscontrata nella restituzione dei mutui stessi da parte dei beneficiari e per favorirne il reinserimento nel circuito economico legale. Le vittime di usura si possono avvalere della consulenza dell’esperto a partire dal momento della concessione del mutuo.