Il MASAF Ministero dell’Agricoltura ha pubblicato il Decreto 77412 del 19 febbraio con le indicazioni per disporre un intervento finalizzato al sostegno delle imprese di allevamento suinicole che hanno subìto danni indiretti dall’applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell’epidemia di peste suina africana (PSA) a partire dal 1° dicembre 2023 fino al 31 ottobre 2024. Per l’attuazione degli interventi sono stanziati euro 10 milioni.

Come comunicato da AGEA con la circolare 15593 del 25 febbraio, possono beneficiare del sostegno piccole e medie imprese attive nella produzione primaria della filiera suinicola, situate sia all’interno che all’esterno delle zone di restrizione sanitaria, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

  • allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto;
  • allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso;
  • allevamenti da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio).

Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria delle seguenti categorie merceologiche:

  • verri;
  • scrofe;
  • scrofette;
  • suini da ingrasso;
  •  

Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all’obbligo di restituzione.

Il sostegno è finalizzato a compensare le imprese delle perdite dovute a:

  • deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita degli animali o per svalutazione del prodotto a causa della provenienza da allevamenti ricadenti in zone soggette a restrizione sanitaria;
  • mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe;
  • prolungamento vuoto sanitario;
  • costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione).

Per le imprese di cui sopra il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subìto dai beneficiari.

Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell’attuazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell’epidemia di peste suina africana.

Le domande dovranno essere presentate, presso l’Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell’impresa, entro e non oltre il 28 marzo 2025.

A seguito di istruttoria il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto, o se del caso il saldo, sarà corrisposto a partire dal 16 maggio 2025.

Aiuti contro i danni della peste suina: le regola di AGEA
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