Per i contribuenti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alla gestione INPS degli Artigiani e Commercianti, la Legge di Bilancio prevede la possibilità di chiedere una riduzione contributiva del 50%.

Questo beneficio però è alternativo rispetto ad altre formule di sconto d’aliquota come, ad esempio, quella del 35% per le Partite IVA in regime forfettario.

La riduzione contributiva del 50% è inserita nella Legge di Bilancio 207/2024, al comma 186. Possono chiederla i lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, anche nel caso in cui applichino il regime forfetario. Sono ammessi anche i collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome.

Il beneficio fiscale si applica per 36 mesi senza soluzione di continuità, a partire dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società purché sia riferito al 2025.

La riduzione contributiva riguarda infatti esclusivamente artigiani e commercianti che avviano l’attività fra il primo gennaio e il 31 dicembre 2025. Si tratta però di un’opzione, e se il lavoratore autonomo la esercita deve presentare domanda all’INPS.

Lo sconto contributivo al 35% è previsto dalle norme istitutive del regime forfettario. Per la precisione, il comma 77 della legge 190/2014 prevede che sul reddito forfettario si possa applicare una contribuzione ridotta del 35%. Anche questo è un beneficio opzionale, il lavoratore per aderire deve presentare domanda all’INPS entro il 28 febbraio di ogni anno.

Lo sconto al 35% è destinato esclusivamente a coloro che scelgono il regime forfettario di determinazione del reddito, mentre quello al 50% è accessibile anche a chi applica la flat tax ma riguarda tutte le nuove attività artigiane o commerciali.

Quindi, se un neo-artigiano o commerciante non utilizza il forfettario, avrà a disposizione solo il nuovo beneficio fiscale introdotto dalla Manovra 2025. In caso contrario, dovrà stabilire quale dei due benefici eventualmente applicare.

Nel caso in cui si scelga per tre anni la riduzione al 50%, in linea teorica si dovrebbe poter presentare successivamente domanda per il taglio al 35%. I condizionali sono d’obbligo perché ancora non è stata pubblicata la circolare attuativa INPS sulla nuova misura, ma la formulazione della norma non fa prevedere esclusioni in questo senso. L’incompatibilità sembra riferirsi all’eventuale utilizzo contemporaneo delle due agevolazioni.

La procedura contraria non è invece prevista, nel senso che lo sconto al 50% è utilizzabile (a legislazione vigente) solo a partire dal 2025. Quindi, chi quest’anno presenta domanda per la riduzione al 35% non potrà, nei prossimi anni, applicare la seconda agevolazione.

Un elemento da valutare con attenzione è rappresentato dall’impatto sulla futura pensione. L’agevolazione al 50% è più conveniente perché riduce maggiormente i versamenti contributivi, ma comporta la maturazione di un trattamento previdenziale più basso.

Nella Manovra nuova agevolazione INPS per Artigiani e Commercianti
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