Con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 303 del 28 dicembre, il MASAF definisce i requisiti per ottenere la denominazione di «Città di Identità» e si stabiliscono le modalità per l’iscrizione nel Registro.

Sono considerate «Città di Identità» i Comuni che si distinguono per la produzione di eccellenze agricole legate al territorio, quali prodotti DOP, IGP, biologici, certificati SQNPI, SQNZ, SQNBA (con almeno il 30% della produzione certificata) e prodotti agricoli con una tradizione consolidata

Ai sensi dell’art 3 del Decreto MASAF del 12 dicembre possono assumere la denominazione di «città di identità» ai sensi dell’art. 40, comma 3, della legge, le città e gli altri comuni:

  • che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio;
  • in cui operano organismi  associativi  a  carattere  comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare  le  identità colturali del loro territorio nei mercati nazionali e internazionali.

Le associazioni nazionali delle città di identità devono  possedere i seguenti requisiti:

  • essere costituite in forma di  associazione  riconosciuta  ai sensi degli articoli 14  e  seguenti  del  codice  civile  ed essere iscritte nel registro delle persone giuridiche  istituito  presso  la competente prefettura ai  sensi  del  decreto  del Presidente  della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
  • essere senza scopo  di  lucro  ed  avere  come  finalità il sostegno e lo sviluppo della qualità delle produzioni agricole e dei territori delle città di identità associate, tramite  iniziative  e servizi nel campo  della tutela,  del  sostegno  alla  promozione  e dell’informazione;
  • avere tra i propri associati  almeno  venticinque  città di identità, situate in almeno tre diverse regioni o province autonome, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del  presente  decreto per   il   medesimo   prodotto   agricolo,   previamente    accertati dall’associazione nazionale al momento dell’adesione;
  • prevedere tra  gli  organi  dell’associazione  il   collegio sindacale o il sindaco unico;
  • prevedere nel proprio statuto le seguenti finalità:
    • valorizzare le produzioni agricole di  qualità,  evitando  il ricorso agli OGM;
    • valorizzare le  pratiche  di  coltivazione  tradizionali,   il paesaggio rurale e i prodotti tipici locali;
    • sensibilizzare i cittadini e coinvolgerli  direttamente  nella cura,  tutela  e  valorizzazione  del  territorio   come   patrimonio immateriale e bene culturale identitario;
    • favorire la sostenibilità dello sviluppo  economico  locale, incentivando la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali  e  la creazione di nuove imprese e  servizi,  con  particolare  riferimento alle giovani generazioni;
    • favorire l’offerta turistica integrata basata  sulla  qualità del territorio, delle produzioni locali, sulle bellezze del paesaggio e le iniziative culturali e la tutela dei beni artistici e storici;
    • promuovere la collaborazione tra enti  locali  e  imprese  per favorire lo sviluppo sostenibile;
    • promuovere l’adozione di strumenti urbanistici appropriati alle caratteristiche dei territori utili alla salvaguardia del  paesaggio rurale e all’utilizzo del patrimonio edilizio esistente;
    • favorire servizi e reti  di  informazione,  la  ricerca  e  le attività di studio, la progettazione  a  forte  connotazione  etica, rafforzando  la  coesione  sociale  e  la  promozione  di  iniziative culturali e di valorizzazione delle identità locali;
    • sostenere la  crescita  del  turismo  rurale  e  del   turismo enogastronomico secondo criteri di sostenibilità e  di  ricerca  di equilibrio nel rapporto tra turisti e popolazione residente;
  • aver svolto, in modo continuativo, attività nel perseguimento delle finalità statutarie indicate nella precedente lettera e)  del presente comma nei tre anni antecedenti la data  della  richiesta  di iscrizione nel registro di cui all’art. 5 del presente decreto.

Ciascuna  città di  identità   per  ogni  singolo   prodotto agricolo,  può richiedere  l’adesione  ad   un’unica   associazione nazionale delle città di  identità   previa delibera del proprio consiglio comunale.

Le  città di  identità possono  aderire  alle  associazioni nazionali delle città di identità anche per  il  tramite di altri enti locali di cui  fanno  parte. 

Nell’ipotesi  prevista  dal  primo periodo,  il  diritto  di   voto   nell’assemblea   dell’associazione nazionale spetta in proporzione al  numero  di  città di  identità rappresentate.

Le associazioni nazionali delle città di identità in  possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del decreto  presentano alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio si trova la sede legale dell’associazione stessa,  richiesta  di iscrizione  nel registro.

Nella richiesta è indicato il prodotto  agricolo  rispetto al  quale  si  richiede  l’iscrizione  nel  registro.  Per   ciascuna associazione  nazionale  delle  città di  identità è  possibile indicare un solo prodotto agricolo.

La  regione  o  la  provincia  autonoma  competente  attesta  il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del presente decreto  da parte dell’associazione richiedente e, in  caso  di  esito  positivo, trasmette l’attestazione unitamente alla richiesta al  Ministero.  Le regioni e le provincie autonome possono richiedere informazioni  alle altre regioni o province autonome nel cui territorio  si  trovano  le città di identità che fanno parte dell’associazione richiedente.

Il Ministero iscrive l’associazione  richiedente  nel  registro, specificando a quali prodotti agricoli si riferisce l’iscrizione.

 

Istituito il registro delle associazioni nazionali delle città di identità
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