Dal 1° gennaio 2025 entreranno in vigore le novità per le partite IVA in regime forfettario introdotte dal decreto legislativo n. 180/2024 che elimina il limite di 400 euro per i forfettari, nell’ambito delle misure di recepimento della nuova normativa UE in materia di IVA, così come modificata dalla direttiva 2020/285.

Il testo allinea le regole alle nuove disposizioni comunitarie, con un impatto rilevante sul fronte degli adempimenti fiscali per le partite IVA minori.

La semplificazione è uno degli obiettivi della normativa UE delle piccole imprese, parte del piano d’azione della Commissione in materia di IVA. Nell’ottica di ridurre gli oneri amministrativi e creare presupposti per favorire la crescita, a cambiare sono anche le regole in materia di fatturazione per i contribuenti in regime forfettario.

In particolare, dal 1° gennaio 2025 i titolari di partita IVA nei confronti dei quali si applica la flat tax potranno emettere fattura in modalità semplificata anche se per operazioni di valore superiore al limite di 400 euro mentre per la restante platea di partite IVA, resterà tale soglia.

Non si dovrà quindi tener conto della soglia massima prevista dall’articolo 21-bis del DPR n. 633/1972.

La fattura semplificata ha fatto il suo ingresso nel sistema a partire dal 1° gennaio 2013 e l’importo massimo è stato poi innalzato nel 2019, con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio, come conseguenza della nuova normativa sull’IVA comunitaria.

Fino all’entrata in vigore del su richiamato decreto può essere utilizzata per operazioni di importo non superiore a 400 euro da considerare come comprensivo di imponibile più IVA, da parte di tutti i soggetti passivi d’imposta.

Un numero minore di informazioni e importi decisamente ridotti caratterizzano la fattura semplificata che si rivela particolarmente utile per i soggetti che lavorano in alcuni settori specifici, come la ristorazione. In queste attività può risultare davvero vantaggioso il suo utilizzo, sia per ottimizzare i tempi sia per una maggiore semplificazione della normale procedura di emissione.

Secondo quanto previsto dall’articolo 21 bis del Decreto IVA, i dati obbligatori da inserire sono i seguenti:

  • data di emissione e numero progressivo che consentano di identificare la fattura semplificata senza possibilità di equivoco;
  • ragione o denominazione sociale, ditta, nome e cognome, residenza e/o domicilio del soggetto cedente-prestatore;
  • numero di partita IVA del soggetto cedente-prestatore;
  • ragione sociale, ditta, nome e cognome, residenza e/o domicilio del soggetto cessionario-committente;
  • indicazione dei servizi offerti-beni ceduti;
  • ammontare del totale documento e dell’imposta;
  • in caso di nota di addebito o di accredito, riferimento ad eventuale fattura rettificata con indicazioni e sulle specifiche degli elementi soggetti a modifica.

 

Col nuovo anno fattura semplificata senza limiti per il Regime forfettario

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