Il MEF ha pubblicato in 25 giugno il Decreto attuativo che introduce, per il solo 2024, la maggiorazione del 20% del costo del lavoro ammesso in deduzione, elevabile di un ulteriore 10% per i lavoratori svantaggiati, in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato. La deduzione si esercita solo ai fini IRPEF e IRES e non riguarda l’IRAP.

I soggetti che possono rientrare nell’ambito di applicabilità della deduzione con le relative maggiorazioni sono:

  • Imprese individuali;
  • Società di capitali;
  • Società di persone ed equiparate, titolari di reddito d’impresa;
  • Esercenti arti e professioni, anche in forma associata, titolari di reddito di lavoro autonomo;
  • Enti non commerciali: limitatamente all’assunzione a tempo indeterminato di soggetti impiegati nell’attività commerciale.

Non possono beneficiare della maggiorazione della deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni le imprese soggette a procedura di liquidazione ordinaria o giudiziale, o ad altre procedure di gestione della crisi.

Ai fini dell’applicabilità della misura, è necessario che i soggetti che attuano le nuove assunzioni nel corso dell’anno 2024 abbiano esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti la data del 1° gennaio 2024, ovvero nei 366 giorni antecedenti l’eventuale periodo che comprenda il 29 febbraio.

Requisito essenziale da rispettare per beneficiare dell’agevolazione è rappresentato dal c.d. “incremento occupazionale”, ovvero dall’aumento del numero di dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rispetto al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente.

Il costo del personale da assumere come riferimento per la determinazione della maggiorazione è dato dal minore importo tra quello riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (risultante dal C.E. ex art. 2425 c.c.) e l’incremento del costo complessivo del personale rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31.12.2023 (riportato nella medesima sezione del C.E.).

Tale costo viene maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% nella generalità dei casi.

Inoltre, tale costo viene ulteriormente incrementato di un importo pari al 10% (quindi, complessivamente è possibile ottenere una maggiorazione del 30%), in caso di assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei soggetti considerati molto svantaggiati, ovvero:

  • persone con disabilità ex Legge 68/99;
  • ex pazienti di ospedali psichiatrici;
  • soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • soggetti in trattamento psichiatrico;
  • tossicodipendenti;
  • alcolisti;
  • minori in età lavorativa ma in situazioni di difficoltà familiare;
  • detenuti ed internati;
  • soggetti condannati;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli al di sotto dei 18 anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in zone svantaggiate;
  • donne vittime di violenza inserite negli appositi programmi di protezione;
  • giovani ammessi ad incentivi in materia di assunzione quali Under 30 e Neet;
  • lavoratori con sede di lavoro in zone svantaggiate;
  • soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, decaduti dal beneficio e che non possano accedere al Reddito di Inclusione.

Il costo del lavoro che potrà essere oggetto di maggiorazione al verificarsi dei requisiti menzionati, comprende:

  • le retribuzioni;
  • i contributi;
  • il trattamento di fine rapporto;
  • ogni altro onere relativo al rapporto di lavoro.

Non si può prescindere, nella definizione del costo del lavoro, dal criterio temporale di imputabilità dei costi del lavoro, che si basa sull’applicazione:

  • del principio di competenza, qualora il contribuente sia un’impresa in contabilità ordinaria;
  • del principio di cassa, qualora il contribuente sia un’impresa in contabilità semplificata;
  • del principio di cassa puro, qualora il contribuente sia un professionista.
Deduzione costo del lavoro, dal MEF il decreto attuativo
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