Il Consiglio dei ministri del 10 giugno 2024, su proposta del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha approvato un decreto legislativo relativo a disposizioni integrative e correttive al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n 14. Si tratta del terzo correttivo, in ordine temporale, apportato al Codice e si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR.

Lo schema di decreto legislativo, approvato in prima lettura, provvede a correggere taluni difetti di coordinamento normativo emersi a seguito dei precedenti correttivi, a emendare alcuni errori materiali ed aggiornare i riferimenti normativi, nonché a fornire chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del codice. È attesa a breve la verifica di compatibilità e copertura da parte della Ragioneria dello Stato.

Dalla bozza di decreto si apprende la volontà di apporre un correttivo al codice della crisi per offrire un boost di energia alla composizione negoziata. Sarà infatti possibile accedere anche in pendenza di istanza per la liquidazione giudiziale, le banche non dovranno cambiare la classificazione del loro credito a causa dell’avvio delle. Nel concordato semplificato, procedura attivabile solo all’esito della composizione, sarà più facile l’accesso e potranno essere chieste misure protettive.

Uno dei fattori che più hanno influito sul limitato ricorso alla composizione in questi primi anni di applicazione, è stata l’incertezza attorno alle possibili reazioni delle banche alla notizia dell’avvio delle trattative. Soprattutto con riferimento alle linee autoliquidanti ed agli affidamenti in essere, senza i quali, nella maggior parte dei casi, il ciclo finanziario dell’impresa si inceppa. Non è bastato prevedere che le banche non possono sospendere gli affidamenti per il sol fatto dell’avvio della composizione. Ed infatti, in ogni caso, prevale la disciplina di vigilanza e, più in generale, rimangono determinanti gli elementi che incidono sul merito creditizio dell’impresa. In ogni caso l’avvio delle trattative comportava, per la banca, la necessità di modificare in peius la classificazione del credito, con oneri di accantonamento superiori. Ora il correttivo interviene per chiarire che l’avvio della composizione non può, da solo giustificare la modifica della classificazione del credito e decisivo in tal senso sarà il progetto di piano. Nessun timore di responsabilità, poi, per la banca che abbia proseguito il rapporto in pendenza di composizione.

Viene precisato che la pendenza di una istanza per la liquidazione giudiziale depositata da un creditore non è d’ostacolo all’avvio della composizione negoziata. In passato si era creato un corto circuito perché da un lato la composizione negoziata ha l’effetto di impedire la dichiarazione di liquidazione giudiziale e dall’altro, si leggeva che l’accesso ad una delle procedure del codice (compresa quindi la liquidazione giudiziale) era di ostacolo all’ingresso in composizione. Ora è chiaro che le procedure che impediscono l’avvio della composizione sono solo quelle attivate, volontariamente, dall’imprenditore e non anche quelle che da esso vengono subite.

Si stabilisce inoltre che la procedura può essere attivata in uscita dalla composizione quando l’esperto dà conto che tutte le soluzioni previste non sono percorribili. Un chiarimento importante è legato alla possibilità di richiedere misure protettive anche nell’ipotesi di concordato semplificato, situazione questa prima non prevista e fonte di interpretazioni ondivaghe tra i diversi tribunali. Da ultimo vengono allargati i poteri del liquidatore nominato per l’esecuzione del concordato prevedendo la possibilità di esercitare tutte le azioni necessarie per realizzare l’attivo messo a disposizione, oltre che le azioni risarcitorie o recuperatorie ritenute idonee.

Le nuove norme si applicheranno, in generale, a tutti i procedimenti in corso all’entrata in vigore del provvedimento, ossia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gu. La decorrenza delle disposizioni che interessano la transazione fiscale, invece, è differita a quelle proposte in uno strumento di regolazione avviato dopo l’entrata in vigore del correttivo. Allo stesso modo, la possibilità di accordo con l’Agenzia delle entrate in fase di composizione negoziata si applica solo a quelle avviate dopo l’entrata in vigore del decreto.

Via libera dal CdM al decreto correttivo del CCII
Tag:                                             

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *