Il Gestore Mediocredito Centrale lo scorso 27 marzo ha emanato la circolare n. 7 con la quale ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari del Fondo di Garanzia fino a 2,25 milioni di euro, parte degli “Aiuti di importo limitato” – Sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF).
Allo stato attuale anche professionisti e small MidCap (imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499) possono presentare domanda per ottenere la garanzia pubblica laddove precedentemente erano escluse ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o dei Regolamenti d’esenzione, data l’assenza di un metodo di calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) ad hoc per questa tipologia d’imprese.
Il TCTF costituisce dunque un’opzione in più per incrementare l’importo garantito, fermo restando il tetto di 5 milioni di euro, previsto dalla riforma del Fondo, in vigore dal 1° gennaio 2024.
Per poter accedere alla garanzia del Fondo i soggetti beneficiari:
- devono avere esigenze di liquidità che sono direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’UE e dai suoi partner internazionali;
- non devono essere sottoposti alle sanzioni emanate dall’UE a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e non devono essere posseduti o controllati da persone, entità od organismi oggetto delle medesime sanzioni.
Le commissioni applicate al soggetto beneficiario finale possono essere destinate alla copertura del rischio di credito solo per la quota non riassicurata dal Fondo. Il soggetto richiedente, in sede di compilazione della domanda, deve indicare nella sezione “trasparenza”, il vantaggio riconosciuto al soggetto beneficiario finale, in termini di minor importo delle commissioni di garanzia applicate, per effetto dell’ammissione all’intervento del Fondo.
Inoltre, la data di perfezionamento dell’operazione finanziaria, dev’essere successiva alla data d’ammissione all’intervento del Fondo e il soggetto richiedente, a seguito dell’ammissione all’intervento del Fondo, dovrà necessariamente comunicare al Gestore, entro il termine di 3 mesi dalla delibera d’ammissione all’intervento stesso, il vantaggio riconosciuto al soggetto beneficiario finale in termini di minor importo delle commissioni di garanzia applicate.
Fermo restando l’importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale, pari a 5.000.000,00 di euro, l’importo massimo che potrà essere garantito, ai sensi della Sezione 2.1 del TCTF, è pari a:
- 250.000,00 euro, per le imprese dell’industria, del commercio e dei servizi;
- 000,00 euro, per le imprese dell’agricoltura;
- 000,00 euro, per le imprese della pesca e acquacoltura.
La Circolare specifica, inoltre, che l’importo dell’aiuto concesso sulla singola operazione garantita, sarà pari al valore nominale dell’importo garantito e sarà imputato tra gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali – Sezione 2.1 del TCTF.”
Per le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i suddetti requisiti, invece, è comunque possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo, ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi dei Regolamenti d’esenzione e l’aiuto per il soggetto beneficiario finale sarà determinato attraverso i vigenti metodi di calcolo dell’ESL.