Dal 1° aprile 2024 stop ai contributi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani non autosufficienti over 80, già titolari dell’indennità di accompagnamento.
È quanto prevede, tra le altre cose, il decreto PNRR n. 19/2024 approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 26 febbraio.
Il taglio dei contributi dovrebbe decorrere dal 1° aprile 2024 fino al 31 dicembre 2025 nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale.
Il datore di lavoro destinatario della prestazione, secondo quando stabilisce l’art 29 comma 16 del decreto, deve possedere un Isee, in corso di validità, non superiore ai 6.000 euro
L’agevolazione, invece non spetta nel caso in cui tra il medesimo datore di lavoro e il medesimo lavoratore o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansione di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzioni di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403., ovvero:
1) assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell’indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia;
2) assistenza dei mutilati ed invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;
3) assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;
4) prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico;
5) prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.