La Circolare INPS n. 13 del 17-01-2024 chiarisce i dettagli circa la riduzione contributiva a favore delle imprese edili confermata anche per il 2024.
Il beneficio è stato previsto per la prima volta dalla Legge 244 del 1995. Poi, il Governo ha sancito, con il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF del 13 dicembre 2023 la proroga dello sgravio per tutto il 2023.
L’abbassamento contributivo imprese edili pari all’11,50% spetta ai datori di lavoro edili per i periodi di paga relativi al 2023. Nello specifico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore:
- industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
- artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
- con i codici ATECO 2007 da 412000 a 439909.
I requisiti per accedere al beneficio sono:
- regolarità contributiva;
- rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di retribuzione imponibile;
- assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente.
La riduzione contributiva non spetta per i rapporti di lavoro che danno diritto ad agevolazioni contributive ad altro titolo. Ovvero, quelle che non ammettono il cumulo con altre riduzioni. Invece, sono escluse dalla riduzione contributi le imprese edili che si occupano di opere d’installazione d’impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili.
Il beneficio si applica agli operai occupati per 40 ore a settimana. Vale anche per i soci lavoratori delle società cooperative. Non spetta, però ai lavoratori:
- a tempo parziale;
- con contratto a chiamata o intermittente;
- con contratti di solidarietà;
- per i quali sono previste altre agevolazioni contributive cumulabili.
Le istanze per chiedere l’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2023 vanno inviate esclusivamente in via telematica sul sito INPS entro il 15 maggio 2024.
Secondo le istruzioni dell’INPS anche per l’anno 2023 si potrà usare il modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni online”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Dopo l’ok dell’INPS, il datore di lavoro potrà ottenere la riduzione mediante apposita indicazione le flusso Uniemens fino al mese di competenza aprile 2024.
Le domande sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dell’INPS circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale e vengono definite entro il giorno successivo l’invio. Se la verifica darà esito negativo le strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’Autorità Giudiziaria, procederanno al recupero delle somme.