Con il decreto del 10 gennaio 2024 il Ministero del Lavoro ha comunicato che anche per il 2023 viene confermato lo sgravio dell’11,5% per la riduzione dei contributi in favore dei datori di lavoro del settore edile.
L’agevolazione consiste in un esonero contributivo per i datori di lavoro che impiegano lavoratori e lavoratrici per almeno 40 ore settimanali. L’esonero spetta a diverse categorie di datori di lavoro del settore dell’edilizia e dell’artigianato e non rientra nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Come previsto dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 1995, lo sgravio spetta nei confronti di tutti i datori di lavoro del settore edile che sono classificati da:
- codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
- codici ATECO 2007 da 412000 a 439909;
- codici statistici contributivi dal 41301 a 41305 (artigianato).
Sono esclusi dal campo d’azione della misura, invece, i dipendenti assunti con contratto part-time e quelli che hanno sottoscritto contratti di solidarietà.
L’esonero non è cumulabile con altre agevolazioni dello stesso tipo, come ad esempio l’esonero per l’assunzione di giovani.
Come di consueto, sarà l’INPS a fornire le istruzioni operative sulla procedura di domanda per l’esonero contributivo tramite un’apposita comunicazione.
Secondo quanto previsto per lo scorso anno, i datori di lavoro del settore edile rientranti nell’ambito dei codici suindicati possono accedere alla misura al rispetto dei seguenti requisiti:
- essere in regola con gli obblighi contributivi secondo la normativa DURC e rispettare le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, gli altri obblighi di legge e gli accordi e i contratti collettivi nazionali;
- il rispetto del principio (art. 1, comma 1 del DL 338/1989) secondo cui la retribuzione imponibile non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dai sindacati;
- non aver ricevuto, nei 5 anni precedenti alla richiesta, condanne passate in giudicato per violazioni alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
La domanda di accesso al beneficio va presentata esclusivamente in modalità telematica. Gli interessati potranno compilare il modulo “Rid-Edil” presente sul sito dell’INPS, all’interno del Cassetto previdenziale aziende, disponibile nella sezione “Comunicazioni on-line”.
In caso di esito positivo dell’istruttoria l’Istituto attribuirà il codice di autorizzazione “7N”. Per l’esposizione in UNIEMENS si dovrà attendere la comunicazione con le istruzioni.