Tra le grandi novità apportate con l’entrata a regime dell’ecosistema digitale degli appalti, una riguarda la pubblicità legale di bandi e atti di gara, come previsto dall’art. 27 del d.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti pubblici), le cui modalità di attuazione sono state specificate nella delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 263.
Dal 1° gennaio 2024 è scattato infatti l’obbligo per le stazioni appaltanti della pubblicità legale per ogni genere di appalto e contratto pubblico attraverso la piattaforma ANAC, senza più utilizzare la Gazzetta Ufficiale.
Il servizio è operativo dal 2 gennaio 2024, è pubblico e, segnala l’autorità, non richiede l’uso di credenziali di accesso.
Le pubblicazioni sono ripartite nelle seguenti sezioni:
- bandi e avvisi di indizione;
- esiti di gara;
- altri avvisi.
In ogni sezione è possibile effettuare la ricerca con alcuni filtri come data e parola chiave, oltre all’opportunità di utilizzare la ricerca avanzata.
La piattaforma, che fa parte della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici amministrata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, garantirà la pubblicità legale degli atti secondo le seguenti modalità:
- nel caso di bandi e avvisi relativi ad affidamenti inferiori alla soglia di rilevanza europea direttamente sulla piattaforma stessa;
- nel caso di bandi e avvisi di appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, anche attraverso la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 84 del nuovo Codice. Ogni giorno la piattaforma ANAC prenderà in carico le richieste di pubblicazione trasmesse dalle stazioni appaltanti e le girerà all’Ufficio europeo.
Dalla data di pubblicazione degli atti nella Banca Dati Anac, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dovranno rendere accessibili i documenti di gara, garantendone la consultazione e la disponibilità fino al completamento della procedura e all’esecuzione del contratto.
Infine, segnala ANAC che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono responsabili della correttezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenuti negli atti trasmessi alla Banca Dati per la pubblicazione.