Con il provvedimento del 20 novembre 2023 si stabiliscono le regole operative del Dlgs n. 32/2023, il quale, a sua volta, ha dato attuazione alla direttiva Ue 2021/514, la Dac7, sullo scambio automatico delle informazioni nel settore fiscale forniti dai gestori di piattaforme online.
La misura impone ai i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri non-Ue, di comunicare entro il 31 gennaio 2024 all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app. Entro il successivo 29 febbraio, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.
La Dac7 stabilisce che rientrano nell’obbligo di comunicazione l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano tuttavia fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero, sia quelli relativi ai piccoli inserzionisti con un corrispettivo versato o accreditato non superiore a 2mila euro l’anno.
Sono obbligati alla comunicazione i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali in Italia oppure sono costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato oppure hanno la sede di direzione nel territorio dello Stato o, ancora, hanno in Italia una stabile organizzazione e non sono gestori di piattaforma qualificati non-Ue secondo lo stesso decreto.
Sono inoltre obbligati i cosiddetti FPO (Foreign Platform Operator), gestori di piattaforma non residenti a fini fiscali, né costituiti o gestiti in uno Stato membro, privi di una stabile organizzazione in uno Stato membro, ma che facilitano l’esecuzione di un’attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato Membro, e che non sono gestori di piattaforma qualificati non-Ue.
I gestori di piattaforma obbligati all’adempimento devono comunicare le seguenti informazioni:
- il codice fiscale, ovvero l’IIN, del soggetto che effettua la comunicazione;
- l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione;
- le informazioni relative ai venditori registrati e che svolgono attività pertinente sulla piattaforma;
- il codice fiscale italiano, ove presente, dei venditori al punto precedente.
Le comunicazioni devono essere effettuate entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione a partire dal 2024.
I gestori FPO (Foreign Platform Operator) che non sono già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, possono richiederle online, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, selezionando il valore DAC7 e compilando un modulo disponibile nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese.
Il contenuto delle comunicazioni inviate dai gestori di piattaforme è trasmesso, anche in caso di intempestività, dall’Agenzia alle altre Autorità competenti degli Stati membri di residenza dei venditori segnalati e, qualora questi forniscano servizi di locazione di beni immobili, alle Autorità competenti degli Stati membri in cui gli stessi immobili sono situati, entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni è effettuato entro il 29 febbraio 2024.