Lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212 led 2000) contiene i principi generali dell’ordinamento tributario e rappresenta il testo che mette nero su bianco le regole di comportamento del Fisco, dalle modalità di accertamento alle richieste di chiarimento.

Dopo 23 anni il manuale di istruzioni da seguire, che attualmente si compone di 21 articoli, viene rivisto e arricchito di nuove disposizioni.

Per la revisione, che rientra nella cornice della riforma fiscale, si parte proprio dall’articolo 1 che non farà più riferimento agli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione ma, come si legge nella bozza del decreto legislativo approvato in esame preliminare il 23 ottobre, evidenzierà una conformità alle norme della Costituzione rilevanti in materia tributaria, ai principi dell’ordinamento dell’Unione Europea e alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.

Il decreto legislativo introducendo nuovi articoli nel testo dello Statuto dei diritti del contribuente fa chiarezza su alcune definizioni che riguardano i vizi degli atti emessi dall’Amministrazione finanziaria.

Annullabilità

Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e sono annullabili “per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti”. I motivi di annullabilità non sono rilevabili d’ufficio

Nullità

I vizi di nullità devono esser qualificati come tali dalle norme e possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio, danno diritto alla ripetizione di quanto versato, salva la prescrizione del credito

Irregolarità

L’incompleta o inesatta indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull’atto di riscossione costituisce mera irregolarità e non vizio di annullabilità

Inesistenza

Si chiarisce che è inesistente la notificazione degli atti impositivi e della riscossione priva dei suoi elementi essenziali (soggetti giuridicamente inesistenti, privi di collegamento con il destinatario, estinti); fuori dai predetti casi la notificazione eseguita in violazione di legge è nulla, sanabile in caso di raggiungimento dello scopo dell’atto

Trova spazio, inoltre, il principio del ne bis in idem che consente all’Amministrazione finanziaria di effettuare attività di accertamento una sola volta per ogni periodo d’imposta.

C’è posto, poi, anche per il principio di proporzionalità dell’azione dell’amministrazione finanziaria, ovvero l’azione deve essere necessaria per l’attuazione del tributo, non eccedente rispetto alle finalità e non limitante per i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario.

Viene inoltre disciplinato l’esercizio del potere di autotutela:

  • obbligatoria, dove l’Amministrazione finanziaria è chiamata ad annullare atto peri casi di errore di persona, di calcolo, di individuazione del tributo, di errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile;

  • facoltativa che prevede che gli atti possono essere annullati per illegittimità, infondatezza dell’atto o dell’imposizione.

Tra l’altro le richieste di chiarimento inviate all’Amministrazione finanziaria utilizzando l’interpello saranno subordinate al versamento di un contributo.

Dal canto suo l’Amministrazione finanziaria si impegna a fornire consulenza giuridica e a fare chiarezza sull’interpretazione e sull’applicazione delle norme tributarie tramite documenti di prassi, come ad esempio le circolari.

A monitorare il dialogo Fisco-contribuente ci sarà un Garante nazionale, con funzioni e organizzazione diverse da quello attuale che è regionale.

Tra i professionisti del settore giuridico ed economico sarà individuato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e, stando alle anticipazioni, opererà per quattro anni con l’arduo di compito di vigilare sulla presenza di eventuali ostacoli nel dialogo tra cittadini e Amministrazione e di intervenire per rimuoverli.

Via libera alla riforma allo Statuto del Contribuente

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