Pubblicato in GU n 243 del 17 ottobre il Decreto 11 agosto 2023 dell’Agricoltura con Criteri e modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali.
Nel dettaglio si tratta dei i criteri e le modalità per la concessione di aiuti per calamità naturali, verificatesi fino a tre anni prima della sua entrata in vigore per:
- valanghe;
- frane;
- inondazioni/alluvioni;
- trombe d’aria;
- uragani;
- incendi boschivi di origine naturale;
- sisma ed eruzioni vulcaniche.
Possono beneficiare degli aiuti di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) le microimprese e le PMI attive nel settore della produzione agricola primaria colpite da eventi calamitosi.
Per gli aiuti agli investimenti di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), sono rispettate le condizioni riguardanti l’effetto di incentivazione in conformità all’art. 6 del regolamento (UE) 2022/2472.
Sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 1, comma 6 del regolamento (UE) 2022/2472 e quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finche’ non sia stato effettuato tale rimborso.
Gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti:
- la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l’attività delle imprese in essi stabilite;
- la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l’acquisto di beni mobili strumentali distrutti;
- il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
- la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;
- la costruzione, l’acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell’attività;
- produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;
- acquisto o noleggio per la fornitura e l’installazione di impianti temporanei delocalizzati.