Entro il prossimo 30 settembre è possibile presentare la domanda per richiedere il bonus fino a 3.000 euro introdotto dal cosiddetto D.L. Alluvione, destinato ai lavoratori autonomi, ai professionisti e alle altre categorie di lavoratori che hanno sospeso l’attività dal 1° maggio in seguito all’emergenza provocata dagli eventi alluvionali.
La legge n. 100/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2023 prevede interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Tra le varie misure a sostegno degli alluvionati, è presente un bonus una tantum fino a 3.000 euro per i lavoratori autonomi colpiti dagli eventi calamitosi.
I soggetti beneficiari del bonus sono i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.
Il bonus è riconosciuto per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 a favore dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 risiedono o sono domiciliati ovvero operano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 del decreto legge n. 61/2023 e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dalla data del 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
È riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro.
L’indennità spettante ai beneficiari non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’indennità è riconosciuta ed erogata dall’INPS, a domanda adeguatamente documentata. A tal proposito per dirimere ogni dubbio, l’Istituto previdenziale, con la circolare n. 54 dell’8 giugno 2023, ha fornito le istruzioni operative per la richiesta e con il messaggio n. 2458 dello scorso 30 giugno ha fornito ulteriori indicazioni sul requisito della sospensione dell’attività con riferimento ai lavoratori autonomi agricoli, sulle modalità di documentazione utile a provare la sospensione e sul regime fiscale dell’indennità.
I potenziali destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all’INPS entro il 30 settembre 2023, esclusivamente in via telematica accedendo personalmente sul sito INPS con le credenziali SPID di livello 2 o superiore, CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il richiedente è tenuto a rilasciare, sotto la propria responsabilità, apposite dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dove attesta di rientrare in una delle categorie di lavoratori a cui spetta il beneficio, di essere domiciliato/residente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del DL n. 61/2023, di possedere i requisiti previsti, di svolgere l’attività lavorativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali.
Dopo aver presentato la domanda, il richiedente potrà accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, nonché monitorare lo stato di avanzamento della lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento.