Approvato in via preliminare al Consiglio dei ministri il decreto legislativo che dà il via alla riforma per la semplificazione dei controlli sulle imprese, il cui obiettivo è favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche.
Sono esclusi i controlli in materia di incentivi alle imprese, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quelli per il contrasto al lavoro nero, quelli nelle organizzazioni di volontariato del terzo settore e quelli previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Il provvedimento si muove verso una razionalizzazione del sistema dei controlli, che passa preliminarmente da una loro ricognizione trasparente e da una messa a sistema coordinata, per garantire una piena conoscenza degli obblighi a cui le imprese sono tenute e per evitare ripetizioni e sovrapposizioni tra diversi soggetti controllori. A tale scopo, è prevista la realizzazione di un censimento degli obblighi e degli adempimenti che sono oggetto di controlli e la pubblicazione da parte delle amministrazioni di linee guida o faq.
L’approccio è quello della programmazione annuale o pluriennale, su livelli territoriali, delle attività di controllo, basata sul rischio di violazioni secondo la maggiore probabilità che si verifichi un pregiudizio all’interesse pubblico e secondo la gravità di tale pregiudizio. Su tale base verranno definite la frequenza e la tipologia dei controlli. Oltre che sul livello del rischio, la programmazione deve basarsi sulla riduzione dei costi e sugli esiti dei controlli già effettuati nello stesso settore. Si punta anche all’automazione delle attività di controllo con le più innovative soluzioni tecnologiche, inclusa l’intelligenza artificiale.
Le informazioni del fascicolo informatico di impresa sono da utilizzare per elaborare indicatori sintetici di valutazione del rischio e per tenere conto delle verifiche e delle ispezioni già svolte in passato, evitando ripetizioni ravvicinate a seguito di “esami” superati correttamente.
Come spiega il Ministro Zangrillo, infatti, “le imprese che si sono comportate bene hanno la possibilità di non essere visitate nuovamente per almeno sei mesi, dopo che sia stata accertata la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti, a meno che non ci si trovi in ambiti particolarmente rischiosi per la salute pubblica o l’ambiente, o in casi disposti dalla magistratura.
La norma sulla non ripetizione per sei mesi vale anche per i controlli volontari: chi svolge un’attività economica, infatti, può anche richiedere spontaneamente, con priorità per le micro e piccole imprese, che venga verificata la conformità dei propri comportamenti.
Il decreto sottolinea l’importanza di indicazioni puntuali soprattutto nei casi in cui si ravvisi incertezza interpretativa. In particolare, è riconosciuto il diritto di interpello alle associazioni di categoria, per avere chiarimenti rivolgendosi all’amministrazione territorialmente competente.
Il provvedimento prevede infine, che all’avvio dell’attività di controllo:
- i funzionari ne comunichino la durata programmata;
- che durante il controllo sia comunque salvaguardata l’ordinaria attività economica;
- che siano seguiti i principi del contraddittorio e quello della proporzionalità dei provvedimenti adottati, incluse le sanzioni, secondo il livello di rischio, il pregiudizio arrecato, e le dimensioni del soggetto controllato e all’attività economica svolta.