Il decreto-legge 5 novembre 2021, n. 162, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri per le Pari Opportunità e la Famiglia e dell’Economia e delle Finanze, prevede incentivi ed esoneri contributivi alle aziende con certificazione della parità di genere e nuovi interventi di promozione della parità nel lavoro.
Da quest’anno è infatti possibile, per le imprese, ottenere la certificazione della parità di genere, un documento che attesterà le misure adottate dal datore di lavoro per ridurre il divario tra sessi nelle retribuzioni, opportunità di crescita, tutela della maternità.
Per ottenere questo documento bisogna rispettare i parametri minimi previsti dalla Prassi UNI/PdR, pubblicata il 16 marzo 2022, contenente «Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni». Il documento prevede le seguenti aree specifiche, a cui dare un punteggio:
- cultura e strategia;
- governance;
- processi HR;
- opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda;
- equità remunerativa per genere;
- tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.
La misura, prevista dal PNRR, ha lo scopo di assicurare una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ridurre il gender pay gap attraverso la creazione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere, che dovrà migliorare le condizioni di lavoro delle donne anche in termini qualitativi, di remunerazione e di ruolo nonché promuovere la trasparenza sui processi lavorativi nelle imprese.
In dettaglio l’articolo 5 del su richiamato decreto ha previsto, a decorrere dall’anno 2022 e nel limite di 50 milioni di euro annui, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato che conseguano la certificazione della parità di genere, quale attestazione del loro concreto impegno per la riduzione delle disparità di genere.
Il decreto adottato il 20 ottobre 2022 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri per le Pari Opportunità e la Famiglia e dell’Economia e delle Finanze, di attuazione della predetta disposizione, definisce criteri e modalità di concessione di tali esoneri, per i quali occorrerà presentare apposita domanda all’INPS, secondo le istruzioni rese disponibili dal medesimo Istituto.
Le aziende del settore privato in possesso della certificazione di genere devono inoltrare, esclusivamente in via telematica, la domanda con le seguenti informazioni:
- i dati identificativi dell’azienda;
- la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
- l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
- la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere;
- la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro;
- il periodo di validità della certificazione di parità di genere.
Per fare domanda, bisogna inoltrare apposita domanda all’INPS utilizzando il modulo online “PAR_GEN” disponibile nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Per l’anno 2022, le domande possono essere presentate dal 27 dicembre 2022fino al 15 febbraio 2023 previo conseguimento della certificazione entro il 31 dicembre 2022.
Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico. La misura è finanziata con 50 milioni di euro e il limite massimo annuo di esonero fruibile è pari a 50mila euro (1%), ovvero 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12) per ciascun periodo di paga, facendo riferimento esclusivamente alla contribuzione datoriale che può essere oggetto di sgravio.
Il provvedimento prevede anche che, in attuazione dell’articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ulteriori interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro siano realizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e in accordo con il Dipartimento per le Pari Opportunità che ne assicurerà la coerenza rispetto al Piano strategico nazionale per la parità di genere.