L’Agenzia delle Entrate, con il provv. n. 450517 del 6 novembre, ha fissato al 21 giugno 2023 il termine per la comunicazione di cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022. Tale termine è stato esteso anche alle comunicazioni riguardanti le cessioni dei crediti relativi al III trimestre 2022. Le comunicazioni possono essere già presentate da ieri, 6 dicembre 2022.
Il 30 giugno 2022, con provvedimento n. 253445, l’Agenzia ha approvato le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel I e nel II trimestre 2022.
Successivamente, il 6 ottobre 2022, il provvedimento n. 376961, ha esteso le citate disposizioni attuative a ulteriori crediti d’imposta relativi al III trimestre 2022, fissando il termine per la comunicazione della cessione al 22 marzo 2023.
Il nuovo provvedimento estende dunque le disposizioni attuative di quanto stabilito il 30 giugno 2022 agli ulteriori crediti d’imposta su richiamati, evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti.
Tali disposizioni si applicano anche ai crediti d’imposta:
- a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo ottobre/novembre 2022 (art. 1 comma 1 del DL 144/2022);
- a favore delle imprese gasivore, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel periodo ottobre/novembre 2022 (art. 1 comma 2 del DL 144/2022);
- a favore delle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel periodo ottobre/novembre 2022 (art. 1 comma 3 del DL 144/2022);
- a favore delle imprese non gasivore, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel periodo ottobre/novembre 2022 (art. 1 comma 4 del DL 144/2022);
- a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agro-meccanica di cui al codice ATECO 1.61, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel IV trimestre del 2022 (art. 2 del DL 144/2022).
Il provvedimento recepisce le nuove scadenze previste anche per l’utilizzo in compensazione e la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per il terzo trimestre 2022. Pertanto, la cessione va comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 6 dicembre 2022 al 21 giugno 2023, per i crediti d’imposta energia e gas relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.
Per il solo credito d’imposta relativo all’acquisto di carburante per l’attività agricola e della pesca la comunicazione va effettuata entro il 22 marzo 2023. I cessionari devono utilizzare i suddetti crediti d’imposta esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 rispettivamente entro il 30 giugno 2023 e il 31 marzo 2023. Con una specifica risoluzione saranno istituiti appositi codici tributo, con le relative istruzioni per la compilazione del modello F24.
Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta, con il provvedimento sono state inoltre approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il provvedimento del 6 ottobre 2022.
Nel nuovo provvedimento tuttavia nessuna indicazione è stata fornita in merito ai crediti d’imposta energia e gas relativi al mese di dicembre 2022 introdotti DL Aiuti-quater, nonostante anche per tali crediti sia previsto per l’utilizzo il medesimo termine del 30 giugno 2023.