Dal 25 settembre al 29 ottobre entrano in vigore importanti novità in materia di sicurezza, in particolare per la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro stabilite dai Decreti emanati nell’autunno 2021 dai Ministeri dell’interno e del Lavoro.
DM 01 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021. Il decreto è entrato in vigore lo scorso 25 settembre, tuttavia, con DM 15 settembre 2022 (G.U. n. 224 del 25 settembre 2022), è stato prorogato al settembre 2023 l’obbligo di qualificazione per i manutentori di impianti ed attrezzature antincendio.
Il Decreto obbliga all’intervento di tecnici qualificati secondo nuove modalità per la manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature ma la norma è stata inviata al 25 settembre 2023, mentre è entrato in vigore dal 25 settembre di quest’anno l’obbligo di esecuzione e registrazione di tali interventi secondo le disposizioni legislative e la regola d’arte, in accordo alle norme tecniche (Iso, Iec, En, Cei, Uni).
DM 02 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021, che entra in vigore il 04 ottobre 2022.
Il Decreto, che andrà a sostituire il DM pubblicato il 10 marzo 1998, si applicherà:
- tutti i luoghi dell’azienda in cui vengono svolte attività lavorative, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci, dei campi e di tutti i terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale;
- i cantieri temporanei o mobili, limitatamente alle prescrizioni degli articoli 4 (nomina degli addetti antincendio), 5 (formazione e aggiornamento degli addetti antincendio) e 6 (requisiti dei docenti).
Nello specifico il Datore di lavoro avrà l’obbligo di redigere un piano antincendio per le emergenze se sussistono le seguenti casistiche:
- luogo di lavoro sono presenti almeno 10 lavoratori;
- luogo di lavoro aperto al pubblico dove, indipendentemente dal numero dei lavoratori, siano contemporaneamente presenti più di 50 persone;
- luogo di lavoro in cui si svolgono le attività elencate nell’allegato 1 al Dpr 151/2011, soggette a visite e controlli di prevenzione incendi.
Per tutte le altre Aziende che non rientrano nelle fattispecie sopra elencate sussiste l’obbligo di attuare misure organizzative e gestionali in caso di incendio; tali misure andranno riportate nel DVR o redatte in apposita procedura.
DM 03 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. “, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021. Il DM con lo specifico allegato operativo sarà in vigore dal 29 ottobre 2022.
Nello specifico viene prevista l’applicazione dell’obbligo di progettazione e valutazione rischi per tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri temporanei o mobili come definiti dal titolo IV del testo unico. Nell’allegato vengono specificate le modalità per la valutazione del rischio e gli elementi minimi di cui il documento deve essere composto, ovvero:
- l’individuazione dei pericoli d’incendio;
- descrizione del contesto e dell’ambiente,
- quantità e tipologia degli occupanti e dei beni esposti;
- valutazione delle conseguenze degli incendi e di eventuale rischio da esplosione, ove richiesta.
L’allegato riporta inoltre i criteri utilizzabili per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.