L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare numero 3 del 5 luglio 2022 torna sul Decreto Flussi e fa il punto sulla procedura di asseverazione alla luce delle novità introdotte dal DL Semplificazioni.
L’articolo 44 del DL n. 73 del 2022, infatti, ha introdotto una diversa modalità per le verifiche utili alla concessione del nulla osta al lavoro subordinato di personale extra UE in relazione agli ingressi previsti per le annualità 2021 e 2022.
Con questa particolare regola, i controlli sul rispetto del contratto collettivo di lavoro, sulla congruità del numero delle richieste presentate dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa possono essere effettuati anche dai seguenti soggetti:
- professionisti ovvero consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili;
- organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce.
Il documento mette in luce gli ambiti su cui sarà necessario effettuare le verifiche necessarie alla concessione del nulla osta per l’instaurazione di rapporti di lavoro con cittadini non comunitari nell’ambito del Decreto Flussi.
L’Ispettorato chiarisce inoltre i requisiti che l’impresa deve avere e che saranno quindi oggetto di indagine, al fine di ottenere il nulla osta:
- Capacità patrimoniale: capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto. In tal senso il reddito imponibile o il fatturato deve essere di almeno 30.000 euro all’anno per ogni lavoratore o lavoratrice da assumere;
- Equilibrio economico-finanziario: possibilità per l’impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari;
- Fatturato;
- Numero dei dipendenti negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato;
- Tipo di attività svolta dall’impresa con l’indicazione del carattere continuativo o stagionale della stessa
Per le annualità 2021 e 2022 la capacità economica del datore di lavoro non è un criterio da considerare nelle valutazioni nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza e voglia assumere un lavoratore straniero per farsi assistere.
Come sottolinea l’Ispettorato, le informazioni indicate rappresentano il patrimonio informativo minimo da acquisire per verificare le condizioni da rispettare. Professionisti e organizzazioni devono acquisire infatti anche una serie di documenti per avere un quadro chiaro delle condizioni del datore di lavoro che intende instaurare un rapporto di lavoro usufruendo del Decreto Flussi per le annualità 2021 e 2022.
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che garantisce l’inesistenza di debiti con gli Istituti previdenziali;
- dichiarazione sull’assenza di indagini e sull’inesistenza di condanne, anche non definitive;
- dichiarazione del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa o, se diverso, del soggetto incaricato della gestione del personale, sull’insussistenza di violazioni punite con sanzione amministrativa per l’impiego di manodopera irregolare;
- dichiarazione del circa le esigenze sottostanti la richiesta dei nulla osta e la eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali (es. acquisizione di nuove commesse e/o appalti) che giustifichino l’eventuale maggior numero di nullaosta richiesti rispetto alla annualità precedente;
- dichiarazione di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione presso altri professionisti o associazioni o anche, nel caso in cui siano state presentate, l’indicazione del numero dei lavoratori interessati e il risultato emerso.
L’Ispettorato, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, si riserva la possibilità di effettuare specifiche verifiche sul rispetto dei requisiti.
“In caso di esito positivo delle verifiche e di acquisizione degli elementi di cui alle precedenti lettere è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero ovvero, per le domande già presentate per l’annualità 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno”.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro mette infine a disposizione un facsimile da utilizzare per attestare la sussistenza delle condizioni per il rilancio del nulla osta.