Con la circolare numero 67 del 10 giugno 2022, l’Inps fornisce le istruzioni per l’accesso allo sgravio contributivo previsto per i settori del turismo e degli stabilimenti termali dal decreto Sostegni ter, relativamente alle assunzioni di lavoratori o per trasformazioni in contratti a tempo indeterminato avvenute tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022.
I datori di lavoro dei settori su richiamati che vogliono fruire dell’esonero contributivo totale, devono presentare domanda di ammissione all’agevolazione entro il 30 giugno.
L’agevolazione è stata introdotta dal decreto Agosto (articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) ed estesa dal decreto Sostegni ter (articolo 4, comma 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25).
L’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro ha una durata massima di 3 o 6 mesi ed è riconosciuto nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (671,66 euro), con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
In dettaglio l’esonero spetta ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali:
- per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi;
- per le conversioni dei contratti a tempo determinato o stagionali in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di 6 mesi a partire dalla conversione;
- anche in caso di rapporto a tempo parziale e per i rapporti di lavoro subordinato (assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale o loro conversione a tempo indeterminato) instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (legge 3 aprile 2001, n. 142).
Non sono incentivabili le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
Inoltre, per richiedere l’agevolazione è indispensabile:
- il rispetto della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- l’applicazione dei principi generali relativi agli incentivi all’occupazione.
- Non si ha diritto all’incentivo invece:
- quando l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo;
- l’assunzione riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti, nei casi in cui ci sia una relazione tra datore di lavoro e lavoratore;
- siano in atto crisi o riorganizzazioni aziendali o l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi o da impiegare.
Lo sgravio contributivo è concesso nel rispetto delle seguenti condizioni:
- importo non superiore a 2.300.000 euro;
- a beneficio di imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, è concesso a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, a patto che non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
Per fruire del beneficio, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS domanda di ammissione utilizzando esclusivamente il modulo di istanza on-line “TUR44”, disponibile nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”sul sito internet dell’INPS entro e non oltre il 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.
L’Istituto, ricevuta la richiesta del datore di lavoro, verifica l’esistenza del rapporto di lavoro e calcola l’importo dell’incentivo spettante. Una volta verificata la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto, comunica al datore di lavoro, in calce al modulo di istanza on-line, l’autorizzazione a fruire dell’esonero indicando l’importo massimo spettante.
La fruizione del beneficio, in quote mensili infine, avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive. I datori di lavoro autorizzati devono esporre i dati a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2022 (mese successivo alla pubblicazione della circolare).