Con la circolare n. 12/2022 del 6 giugno, il ministero del lavoro ha diramato indicazioni in merito all’apprendistato di primo livello, con lo scopo di superare le criticità che ostacolano le assunzioni con tale formula contrattuale e agevolare così l’alternanza scuola lavoro, come richiesto dall’Ue.
Il documento è stato predisposto in esito ad un processo di confronto, avviato alla fine del 2019, nell’ambito del Tavolo interistituzionale dell’Organismo tecnico per la predisposizione del repertorio nazionale delle professioni presieduto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’apporto delle Regioni, delle parti economiche e sociali nonché dei diversi partner istituzionali quali Inps, Inail, INL, ANPAL e INAPP.
La circolare offre una soluzione interpretativa univoca del contratto di apprendistato di primo livello, rispetto alla moltitudine di norme regionali, allo scopo di rispondere agli appelli Ue sulla necessità di ridurre il disallineamento tra competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle in uscita dai percorsi formativi e sostenere le imprese nelle difficoltà di reperimento dei profili professionali specializzati soprattutto tra i giovani.
Dal monitoraggio INAPP, spiega il ministero, risulta che nell’anno formativo 2019/2020 il 96,9% degli apprendistati è stato di tipo «professionalizzante» (secondo livello) e solo il 2,7% di primo livello.
L’opera di omogeneizzazione e di semplificazione parte dalla documentazione che prevede da parte del ministero la pubblicazione di
- uno schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa;
- uno schema di piano formativo individuale;
- uno schema di dossier individuale.
L’apprendistato di primo livello è un contratto a tempo indeterminato per conseguire titoli di studio di formazione secondaria di secondo grado con un percorso duale, in parte presso l’istituzione formativa e in parte presso un datore di lavoro. Si rivolge ai giovani che hanno compiuto 15 anni e fino ai 25 anni d’età, inscritti e inseriti in un percorso scolastico e/o formativo. La durata è di minimo sei mesi e massima tre o quattro anni a seconda della qualifica o diploma da conseguire.
Il ministero precisa che il termine conclusivo, anche ai fini ispettivi, è quello della pubblicazione degli esiti dell’esame finale sostenuto dall’apprendista. Da tale data si possono verificare le fattispecie indicate in tabella. Pertanto, l’istituzione formativa è tenuta a comunicare al datore di lavoro, tramite Pec, l’esito dell’esame nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dalla pubblicazione degli esiti dell’esame finale, in modo da consentire l’eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.
Infine, in merito alla possibilità che l’apprendista sia assunto da un datore di lavoro con sede legale e/o operativa situata in regione diversa da quella dell’istituzione formativa che eroga la formazione esterna, il ministero precisa che «non si rileva un dettato normativo che vieti tale facoltà». In tal caso, per gli aspetti riferiti alla formazione, la disciplina regionale di riferimento è quella della sede dell’istituzione formativa in cui viene erogato il percorso.