Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, il decreto 11 marzo 2022, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che riporta il regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Secondo il regolamento, le informazioni sui titolari effettivi dovranno essere trasmesse con il modello di comunicazione unica di impresa, un modello già esistente ma che dovrà essere aggiornato, per l’invio on line dei nuovi dati, con un tracciato informatico creato ad hoc. L’avvio della trasmissione delle informazioni è strettamente collegato al tracciato che sarà pienamente operativo solo dopo 60 giorni l’entrata in vigore del disciplinare tecnico.

Il decreto è volto a prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

A tal fine detta disposizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche, in merito a:

  • titolarità effettiva;
  • accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità;
  • di segreteria rispetto ai soggetti diversi dalle Autorità;
  • sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni.

Le informazioni relativi alla titolarità effettiva devono essere comunicate all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente ai fini della loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.

La comunicazione deve essere effettuata da:

  • gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita;
  • i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
  • il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.

Eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, devono essere comunicate entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione. Inoltre, va data annualmente conferma dei dati e delle informazioni.

Per quanto riguarda l’accesso alla sezione, questo è consentito:

  • al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
  • alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
  • all’autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
  • alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale;

Le modalità tecniche e operative dell’accesso sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità con Unioncamere e il gestore.

I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto antiriciclaggio, previo accreditamento, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l’adeguata verifica della clientela.

L’accreditamento è comunicato al soggetto obbligato a mezzo posta elettronica certificata e consente l’accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso.

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, presenti nella sezione autonoma del registro delle imprese, sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni.

Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno individuati e successivamente modificati e aggiornati le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti inerenti l’istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e l’accesso alle stesse.

Il decreto prevede infine, che l’Agenzia delle entrate e gli Uffici territoriali del Governo forniscano a Unioncamere e al gestore le anagrafiche, comprensive di codici fiscali, delle persone giuridiche di diritto privato, dei trust e degli istituti giuridici affini, di cui siano in possesso in forza degli adempimenti prescritti dall’ordinamento vigente.

Le modalità attuative della fornitura dei dati saranno disciplinate con apposite convenzioni, stipulate tra Unioncamere, gli Uffici territoriali del Governo e l’Agenzia delle entrate, in ragione delle rispettive competenze.

Registro Imprese: in Gazzetta i nuovi obblighi per titolari effettivi
Tag:                             

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *