Con il Provvedimento n. 174713/2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, previsto per il sostegno del made in Italy (articolo 3 comma 1 del DL n. 91/2014) e ha diffuso il modello di Comunicazione con le relative istruzioni.
La legge di bilancio 2021 ha esteso tale credito anche alle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il credito spetta nella misura del 40 per cento dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio.
La Comunicazione deve essere presentata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti:
- in caso di “rete contratto”, dalle singole imprese aderenti per la quota di spese ad esse riferibili;
- in caso di “rete soggetto”, dalla rete stessa.
Per gli investimenti realizzati nel 2021 invece, la Comunicazione va presentata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022.
L’invio deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato.
La misura mira in particolare al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, favorendo la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali e le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni relative a:
- dotazioni tecnologiche;
- software;
- progettazione e implementazione;
- sviluppo database e sistemi di sicurezza.
Il limite di spesa è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e il relativo credito d’imposta compete, per ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio:
- nella misura del 40 per cento e nel limite di 50.000 euro degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi, per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- nella misura del 40 per cento e nel limite di 25.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi, per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- nella misura del 40 per cento e nel limite di 50.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi, per le piccole e medie imprese agroalimentari.
L’ammontare massimo del credito d’imposta è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con Provvedimento AdE da emanare entro 10 giorni dal termine per l’invio delle istanze.
L’agevolazione, inoltre, è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è cumulabile con altri aiuti di stato né con altre misure di sostegno dell’Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione del credito.
L’eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell’aiuto fruito con applicazione di interessi e sanzioni previsti per l’indebito utilizzo del credito d’imposta.