I decreti-legge 4/2022 (Sostegni ter), 17/2022 (decreto Energia) e 21/2022 (dl Ucraina bis), hanno in successione riservato alle aziende “energivore” e “non energivore”, dei bonus energia contro il caro prezzi dovuto alla guerra in Ucraina, sotto forma di crediti d’imposta per la fornitura di corrente elettrica da gennaio a settembre 2022.
Con la circolare n.13/E del 13 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per usufruire delle agevolazioni loro dedicate, le imprese interessate devono essere inserite nell’apposito elenco tenuto dalla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali).
Il bonus energia imprese è stato introdotto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica. Il credito d’imposta è pari:
- al 20% dei rincari in bolletta del primo e secondo trimestre 2022;
- al 25% sui rincari di fornitura elettrica nel terzo trimestre.
Per ottenere l’agevolazione, le imprese devono essere a forte consumo di energia elettrica (pari ad almeno 1 GWh/anno) e appartenere a uno dei settori individuati dagli allegati alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 o negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
I costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
La circolare n.13/E del 13 maggio si sofferma infine sugli articoli 3 e 9 del decreto Ucraina, che riguardano la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti, sia alle imprese energivore sia alle altre tipologie d’impresa.
I bonus, utilizzabili entro il 31 dicembre 2022, sono cedibili solo per intero ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione (fatte salve due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione).
In tutti i casi si utilizza in compensazione, tramite modello F24, utilizzando i codici tributo specifici già comunicati dall’Agenzia delle entrate. È cedibile, fino a un massimo di tre volte, di cui la prima libera e le altre due solo verso banche e intermediari.
In caso di cessione del credito, infine, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati che indicano il diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.