Aggiornamento 02/05/2022
Dal 3 al 24 maggio 2022, via alla presentazione dell’istanze di fondo perduto commercio al dettaglio.
Per accedere al fondo è necessario presentare domanda al MISE, in via telematica, dalle ore 12:00 del 3 Maggio2022 fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022 (non è un click-day in quanto l’ordine di presentazione non è penalizzante per l’esito della domanda). Il soggetto richiedente deve essere in possesso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS – FIRMA DIGITALE) e PEC attiva comunicata al Registro Imprese.
Il decreto Sostegni ter istituisce – tra le altre cose – il Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022.
Scopo del fondo è concedere aiuti, in forma di contributo a fondo perduto, a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.
Gli aiuti sono rivolti alle aziende del commercio al dettaglio che rientrano nei seguenti codici Ateco 2007:
- 19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
- 30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- 43 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
- 5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
- 6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
- 71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
- 72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
- 75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- 76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti
- per animali domestici in esercizi specializzati
- 77 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria in esercizi specializzati
- 78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
- 79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
- 82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie
- 89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
- 99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati
Possono accedere alla misura gli esercenti che, contemporaneamente:
- nel 2019 hanno avuto un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro;
- nel 2021 hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019.
Inoltre, al momento in cui presentano la domanda per il riconoscimento del contributo, le imprese interessate devono:
- avere sede legale od operativa in Italia e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese per una delle attività indicate in tabella;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 secondo la normativa europea, con le eccezioni previste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive.
L’aiuto destinato a ciascuna impresa ammessa al beneficio è pari a una percentuale applicata alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al 2021 e quello dei ricavi riferiti al 2019:
- il 60% per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400mila euro;
- il 50% per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro;
- il 40% per i soggetti con ricavi 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni.
L’importo, se necessario, verrà ridotto per garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
Nel caso in cui le risorse stanziate non risultino sufficienti a soddisfare tutte le istanze validate, il contributo sarà riconosciuto in misura proporzionale in base ai fondi disponibili e al numero delle richieste ammesse, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.