Il D.L. n. 17/2022 (cd. “decreto energia”) in vigore dal 2 marzo 2022, nell’ambito delle disposizioni introdotte per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale e per lo sviluppo delle energie rinnovabili, prevede anche alcune misure riguardanti le politiche industriali, tra cui il Fondo Nuove Competenze.
Il Fondo, nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19, permette alle imprese che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, di adeguare le competenze dei lavoratori, destinandone una parte alla formazione.
L’articolo 24 del “decreto energia”, amplia la platea di coloro che possono fruire dell’intervento del Fondo, in quanto, oltre alla ridefinizione delle caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, possono adesso farlo anche «coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione e conseguentemente emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori».
Il “decreto milleproroghe” ha riconosciuto anche per il 2022 la possibilità (finora disposta per gli anni 2020 e 2021) di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell’orario di lavoro da destinare a percorsi di formazione i cui oneri sono sostenuti dal Fondo Nuove Competenze, istituito presso l’Anpal.
La proroga al 31 dicembre del 2022 si è resa necessaria in seguito all’approvazione degli articoli 11-ter del D.L. n. 146/2021 e 10-bis del D.L. n. 152/2021.
Tali disposizioni prevedono, infatti:
- che parte delle risorse del “Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU” possano essere destinate all’Anpal per il perseguimento delle predette finalità, sovvenzionate attraverso il Fondo Nuove Competenze (articolo 11-ter del D.L. n. 146/2021);
- un incremento di 100 milioni di euro del più volte richiamato Fondo Nuove Competenze (articolo 10-bis del D.L. n. 152/2021).
Il dl146/2021 prevede inoltre la soppressione di talune disposizioni relative all’istituzione del Programma GOL (Garanzia occupabilità dei lavoratori) e all’assegno di ricollocazione, che saranno attuate nell’ambito della Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione” (Missione 5, componente 1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, attraverso due interventi:
- adozione del Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), realizzata con il Decreto ministeriale 5 novembre 2021;
- adozione del Piano Nazionale Nuove Competenze, realizzata con il Decreto ministeriale 14 dicembre 2021.