Pubblicate le modalità operative per richiedere i contributi della misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti dell’OCM (organizzazioni comuni dei mercati) Vino per la campagna 2022-2023.
In base alle Istruzioni operative AGEA n. 22 del 4 marzo 2022, le domande di accesso ai fondi europei della PAC per il settore vitivinicolo dovranno essere presentate entro il 29 aprile 2022.
Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:
1). la riconversione varietale che consiste:
- nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo;
2). la ristrutturazione, che consiste:
- nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
3). il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. È esclusa l’ordinaria manutenzione.
Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nella forma della compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura o in forma di contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
La compensazione delle perdite di reddito può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l’importo massimo complessivo di 3.000 euro/Ha.
Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate, alternativamente:
- sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 euro/Ha;
- sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate secondo le modalità stabilite all’articolo 24 del Regolamento di esecuzione, e, comunque, con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 euro/Ha, elevato a 15.000 euro/Ha nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate.
Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica le Regioni possono elevare tali importi fino al raggiungimento dell’importo medio di 22.000 euro/Ha, elevato a 24.500 euro/Ha nelle Regioni classificate come regioni meno sviluppate, sia che il pagamento avvenga sulla base delle tabelle standard dei costi unitari che sulla base dei costi effettivamente sostenuti.
Il premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti è destinato alle persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Tra i beneficiari rientrano anche coloro che detengono valide autorizzazioni al reimpianto dei vigneti, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti, e le persone fisiche e giuridiche che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell’Autorità competente per motivi fitosanitari.
Nello specifico, i beneficiari sono:
- gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti, che poi erogano gli aiuti ai conduttori delle aziende agricole,
- le cooperative agricole;
- le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- i consorzi di tutela autorizzati.
La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo, ai fini dell’aggiornamento e della coerenza con le domande rese.
Le tipologie di domande previste sono cinque:
- domanda di sostegno;
- domanda di sostegno con richiesta pagamento d’anticipo;
- domanda di pagamento a saldo;
- domanda base di rendicontazione;
- domanda di variante.
Nel caso di scelta di pagamento a collaudo delle opere, l’accesso alla misura prevede la seguente tempistica:
- la presentazione di una domanda di sostegno entro il 29 aprile 2022
- la presentazione di domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere ed il relativo pagamento, entro il 20 giugno 2023,
salvo diverse disposizioni, più restrittive, previste con le Disposizioni regionali attuative ed inserite all’interno della personalizzazione dei Piani Regionali, sul portale SIAN.
Nel caso di scelta di pagamento anticipato l’accesso alla misura prevede la seguente tempistica:
- entro il 29 aprile 2022: la presentazione di una domanda di sostegno/richiesta pagamento d’anticipo (in seguito per brevità chiamata domanda di sostegno) per la liquidazione fino all’80% del contributo finanziato per l’intera operazione
- entro il 20 giugno 2023: (anno da indicare nella domanda di sostegno con richiesta di pagamento d’anticipo) la presentazione di una domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere e l’eventuale liquidazione del saldo spettante
- entro il 20 giugno 2024: (anno da indicare nella domanda di sostegno con richiesta di pagamento d’anticipo) la presentazione di una domanda di pagamento a saldo qualora la ditta aderisca alla norma transitoria di cui al regolamento UE 2021/2117 del 2 dicembre 2021.
Le istanze devono essere compilate e trasmesse in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN:
La domanda è strutturata per ambito regionale e qualora un richiedente intenda beneficiare dell’aiuto per superfici ubicate in diverse Regioni, deve presentare una domanda per ciascuna di esse.
Le Regioni e le Province autonome dovranno valutare l’ammissibilità delle domande di sostegno e dare comunicazione al richiedente dell’esito entro il 30 novembre 2022. La definizione della graduatoria delle domande, invece, dovrà essere assicurata entro il 30 gennaio 2023.