A partire dal 21 febbraio sono accessibili sul sito Invitalia le istruzioni per permettere alle imprese turistiche di beneficiare del “Superbonus turismo” per la riqualificazione delle strutture.
I requisiti e le modalità di accesso agli incentivi, sono stati specificati nell’avviso del 23 dicembre 2021 del Ministero del Turismo, in cui si specifica che le imprese interessate a partecipare al bando devono:
- essere regolarmente iscritte al registro delle imprese al momento della domanda;
- gestire o essere proprietari di un’attività ricettiva o di servizio turistico;
- essere in regola con la fiscalità.
La misura dispone di risorse pari a 500 milioni di euro a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e consiste in un credito di imposta fino all’80%, un contributo a fondo perduto fino al 50% e finanziamenti a tasso agevolato previsti dal Fondo nazionale per l’efficienza energetica, a patto che almeno il 50% dei costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica
Gli interventi per cui è possibile usufruire dei contributi riguardano l’incremento dell’efficienza energetica delle strutture, la riqualificazione antisismica, gli interventi di manutenzione straordinaria, l’eliminazione delle barriere architettoniche. Si potranno usare le agevolazioni anche per la digitalizzazione delle strutture, acquisto di mobili e componenti d’arredo, realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature e apparecchiature.
La domanda potrà essere compilata e inviata dal 28 febbraio e le imprese avranno a disposizione 30 giorni per procedere dall’apertura del canale per presentare le richieste. Entro 60 giorni dopo tale scadenza, il Ministero del Turismo pubblicherà online l’elenco dei beneficiari.
Contributo a fondo perduto e credito d’imposta sono cumulabili a patto che l’importo totale non superi la spesa complessivamente ammissibile per gli interventi.
Gli aiuti potranno essere utilizzati nei limiti de minimis stabiliti dalla normativa Ue e secondo le deroghe previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Sono inoltre incompatibili con altri sostegni economici e agevolazioni pubblici concessi per le stesse opere.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente tramite compensazione con F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il contributo a fondo perduto sarà invece accreditato direttamente sul conto bancario dei beneficiari a fine interventi.
Gli incentivi saranno assegnati in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e dopo la verifica dei requisiti di accesso all’agevolazione.
Riportiamo alcune risposte alle FAQ da parte del Ministero in seguito alla pubblicazione del bando.
D. Un’attività ricettiva con annesso ristorante aperto al pubblico, può essere ammessa agli incentivi?
R. L’attività di ristorazione, anche se aperta non soltanto agli ospiti della struttura ricettiva, deve essere complementare e integrata alla attività ricettiva che pertanto deve assumere carattere professionale, principale e prevalente. Pertanto, laddove l’attività di ristorazione sia prevalente rispetto all’attività ricettiva o sia svolta in modo non integrato alla struttura ricettiva, la stessa non può essere oggetto delle agevolazioni della misura in questione.
D. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 dell’avviso prevede l’ammissibilità delle spese relative agli “interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, … funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche…”.
R. Si conferma che per “interventi funzionali” si intendono gli interventi ulteriori “trainati” eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di incremento dell’efficienza energetica delle strutture, di riqualificazione antisismica e di eliminazione delle barriere architettoniche.
D. Il comma 3 dell’articolo 6 dell’avviso prevede che l’impresa interessata “deve altresì, contestualmente alla domanda di cui al comma 1, allegare, a pena di inammissibilità, tutta la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell’elenco di cui alle sezioni dell’allegato I”. Nell’allegato I dell’avviso, sezione “interventi”, lettera g), viene richiesto di fornire “copia autorizzazioni necessarie agli interventi quali DIA, SCIA CILA o CILAS ed eventuali permessi a costruzione nonché eventuali nulla osta paesaggistici”.
R. Considerato che la richiesta degli incentivi può riguardare anche interventi da effettuare negli anni successivi al 2022 e che talune autorizzazioni non sempre vengono rilasciate con ampio anticipo, si conferma che detta documentazione potrà essere prodotta successivamente alla presentazione della domanda nel rispetto dei termini previsti dall’avviso per l’inizio dei lavori.
D. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 dell’avviso prevede che il soggetto richiedente, a pena di esclusione, deve essere “in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva” e che “l’esito di irregolarità della verifica in tema di regolarità contributiva comporterà la mancata concessione dell’agevolazione”.
R. In considerazione della attuale situazione di difficoltà indotta dalla pandemia, si precisa che in caso di DURC irregolare non si determina in automatico l’esclusione in via definitiva e immediata; verrà assegnato al richiedente un termine per provvedere alla regolarizzazione dello stesso.