A fine gennaio la Commissione europea ha autorizzato la proroga del regime di aiuto fino a giugno 2022 e lo stanziamento di ulteriori 500 milioni di euro per i sostegni anti-crisi alle imprese, prevedendo anche l’applicazione dei nuovi massimali di aiuto stabiliti a novembre con la sesta modifica del Temporary framework e recepiti in Italia dal decreto Sostegni ter, il dl n. 4-2022 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 gennaio.

Adottato nel luglio 2020 in risposta alla pandemia da Covid-19, il regime di aiuto italiano per agricoltura, silvicoltura e pesca ha l’obiettivo di sostenere le imprese sia in termini di liquidità che nel portare avanti le rispettive attività durante e dopo l’emergenza.

Con il decreto ministeriale n. 57681 dell’8 febbraio 2022 il Mipaaf ha fornito un quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.

Anzitutto, il provvedimento individua i beneficiari degli aiuti, che comprendono:

  • le imprese che operano nel settore della produzione primaria, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, e di prodotti agroalimentari fuori allegato I del TFUE, e nei settori forestale, della pesca e acquacoltura,
  • le imprese che svolgono attività connesse all’attività agricola e forestale, della pesca e acquacoltura ovvero attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’impresa normalmente impiegate nell’attività agricola, forestale, della pesca e acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.

Dagli aiuti sono escluse le imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dei Regolamenti ABER, FIBER e GBER, alla data del 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le microimprese e le piccole imprese che:

  • non siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza,
  • non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o, se li hanno ricevuti, che abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo del presente decreto,
  • non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione o, se li hanno ricevuti, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo del decreto Mipaaf.

Per quanto riguarda la forma delle agevolazioni, il regime di aiuto continuerà a operare fino al 30 giugno 2022 attraverso la concessione di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, incentivi fiscali, riduzione o annullamento del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, cancellazione dei debiti dei confronti della Pubblica amministrazione e altre agevolazioni di pagamento. Inoltre, il sostegno pubblico continuerà a poter essere concesso anche sotto forma di aiuto per i costi fissi non coperti.

Le agevolazioni, precisa il decreto, possono inoltre essere combinate con gli aiuti ‘de minimis’ previsti nell’arco di tre esercizi finanziari, pari a 25mila euro per l’agricoltura e 30mila euro per la pesca e l’acquacoltura, ma non dovrà superare i nuovi massimali previsti dal Temporary framework, in particolare:

  • 2,3 milioni di euro per le aziende attive nei settori della trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e di prodotti agroalimentari non agricoli, nel settore forestale e per le imprese che svolgono attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura;
  • 290mila euro per ciascuna impresa attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • 345mila euro per ciascuna impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Inoltre, alle imprese che hanno subìto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, sono concessi aiuti per coprire i costi fissi non coperti ed effettivamente sostenuti e le perdite subite tra il 1 marzo 2020 ed il 30 giugno 2022, ad esclusione delle perdite per riduzione di valore una tantum.

Anche questi aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, azzeramento o riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei debiti nei confronti della PA. L’importo massimo è fissato a 12 milioni di euro in valore nominale per azienda, anziché 10 milioni come previsto in precedenza, e l’intensità può raggiungere il 70% dei costi per le grandi e medie imprese e il 90% per le micro e piccole imprese.

Proroga agevolazioni Covid per agricoltura e pesca
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