Il Decreto-legge n. 1/2022, pubblicato sulla G.U. n. 4 del 7/1/2022, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore” ha introdotto, a partire dall’8 gennaio 2022, l’obbligo vaccinale per i cittadini che hanno compiuto i 50 anni di età. A partire dal 15 febbraio 2022, per poter accedere ai luoghi di lavoro, i lavoratori cinquantenni dovranno inoltre necessariamente essere in possesso del Super Green Pass, ovvero il certificato rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o di guarigione.
Fino al 15 giugno 2022, dunque, il nuovo decreto prevede l’estensione del suddetto obbligo vaccinale a coloro i quali abbiano compiuto 50 anni di età o che li compiono in data successiva al’8 gennaio 2022.
Sono esentati dall’obbligo vaccinale i cittadini cinquantenni in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni documentate, accertate dal medico curante o dal medico vaccinatore, secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.
I lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione o che risultano privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Inoltre, tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, fino al 15 giugno 2022, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine.
Il lavoratore che non possegga o non esibisca il Green Pass al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro, è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva.
Allo stesso modo, per i datori di lavoro che non svolgono le dovute verifiche è applicabile una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva e in caso di violazione dell’obbligo vaccinale per i cittadini che hanno compiuto 50 anni (o che li compiono dall’8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022) è prevista, dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, l’irrogazione di una sanzione amministrativa di 100 euro.