Il nuovo decreto-legge n. 127 del 21/09/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 226/2021, ha apportato importanti novità nell’ambito del settore del lavoro, rendendo obbligatorio il Green Pass dal 15 ottobre al 31 dicembre, per chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore pubblico e privato, quindi anche per colf, badanti e baby-sitter.

Secondo le linee guide emanate dal DPCM del 12 ottobre 2021, i datori di lavoro sia pubblici che privati devono effettuare il controllo della certificazione dei propri lavoratori e hanno la facoltà di definire autonomamente le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.

I sistemi preposti a tale adempimento sono automatizzati e quelli previsti sono i seguenti:

  • L’App Verifica C19;
  • La piattaforma DGC del Ministero della Salute, anche in collaborazione con INPS e NoiPa (per gli enti pubblici).

Il datore di lavoro che non osserva tale adempimento può incorrere in sanzione (da €400 a € 1.000), così come il lavoratore (da € 600 a € 1.500).

In particolare, il governo ha pubblicato regole specifiche sulla gestione del lavoro domestico indicando sul sito https://www.governo.it/it delle FAQ che sintetizzano come si deve comportare il datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore domestico sia sprovvisto della certificazione.

Infatti, se la colf o la badante non possiede il Green Pass non potrà accedere al luogo di lavoro e nel caso in cui sussista la convivenza, il lavoratore domestico dovrà abbandonare l’alloggio del datore di lavoro.

Vista la particolarità del rapporto di lavoro domestico, resta il diritto della persona assistita di poter fruire dell’assistenza necessaria, senza soluzione di continuità, per cui se per 5 giorni il lavoratore domestico non fornisce la certificazione, l’assistito può ricorrere ad un altro lavoratore idoneo.

Inoltre, il CCNL relativo al lavoro domestico, prevede che nel caso in cui il lavoratore sia convivente con il datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a fornirgli anche il vitto e l’alloggio o in alternativa un’indennità sostitutiva. Il governo chiarisce che, qualora il lavoratore non sia in possesso del Green Pass, il datore può sospendere il vitto e l’alloggio, poiché queste componenti sono prestazioni in natura, di carattere retributivo, per cui alla luce della mancata controprestazione lavorativa del lavoratore, il datore di lavoro può non riconoscere tali prestazioni.

DAL 15 OTTOBRE OBBLIGO DI GREEN PASS ANCHE PER COLF, BADANTI E BABY – SITTER
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