L’Inps ha fornito le istruzioni per richiedere il beneficio addizionale destinato ai beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC) che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione dell’agevolazione.
In prima battuta era stato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 febbraio 2021, approdato in Gazzetta Ufficiale nel maggio scorso, a delineare le modalità di richiesta e di erogazione di questo beneficio addizionale.
L’istituto, precisa tuttavia che verrà emanata successivamente un’apposita circolare per illustrare nel dettaglio le regole d’accesso al bonus aggiuntivo per i nuclei percettori di RdC.
Il beneficio addizionale, a titolo di incentivo, è concesso ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:
- risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, essere componenti di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione;
- abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
- non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale;
- non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
- non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del beneficio addizionale di cui al decreto del 12 febbraio.
L’importo del beneficio addizionale è pari a 6 mensilità del Reddito di cittadinanza, nei limiti di 780 euro mensili e l’importo spettante viene calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l’attività oggetto di incentivazione.
L’INPS concederà l’incentivo sulla base dei requisiti autodichiarati e delle informazioni disponibili negli archivi dell’Istituto e in quelli delle amministrazioni collegate.
L’erogazione avviene in un’unica soluzione entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente indicato in sede di presentazione dell’istanza, o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti.
Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale, l’avvio delle attività deve essere comunicato mediante modello “COM Esteso” entro 30 giorni dall’inizio della stessa attività stessa.
Restano escluse le attività avviate nei mesi per i quali si è già fruito del Rdc e per le quali, tuttavia, non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria nel termine dei trenta giorni dall’avvio.
Per le attività avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del Rdc è ancora in corso, per fruire del beneficio addizionale è necessario effettuare una nuova comunicazione all’INPS mediante il nuovo schema di modello “COM Esteso”, allegato al decreto del 12 febbraio.