Con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021 l’Inps ha fornito le prime indicazioni operative in merito alla decontribuzione in favore dei datori di lavoro privati operanti nei settori maggiormente colpiti dalle misure anti-covid, così come previsto dal decreto Sostegni bis.

I settori beneficiari dello sgravio sono:

  • turismo;
  • stabilimenti termali;
  • commercio;
  • creatività, cultura e spettacolo.

La misura, finanziata con risorse per 868 milioni di euro (770,9 milioni per il 2021 e 97,1 milioni per il 2023), ha avuto piena approvazione da parte della Commissione europea, che ad agosto ne ha confermato la coerenza con le norme del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

L’esonero è riconosciuto per i lavoratori che rientrano dalla Cig a decorrere dal 26 maggio 2021 – data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis – ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021.

Costituiscono la base per il calcolo dell’esenzione riconosciuta, i trattamenti di integrazione salariale fruiti nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, a prescindere dalla causale degli ammortizzatori. In sostanza, l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali per le quali, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, siano state fruite, anche parzialmente, le integrazioni salariali.

Inoltre, il beneficio viene riconosciuto a prescindere dal fatto che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano o meno gli stessi in forza durante la fruizione degli ammortizzatori.

L’importo dell’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, eccetto i premi e i contributi Inail.

Il beneficio contributivo è subordinato:

  • alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con riguardo alle condizioni specifiche, l’esenzione resta preclusa al datore di lavoro che intende recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.

Tuttavia, non rientrano nel divieto le seguenti ipotesi:

  • i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
  • i licenziamenti intimati in caso di fallimento e nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
  • nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

In altre parole, fatti salvi i casi di cui sopra, ai fini dell’applicazione dell’esonero risulta in vigore un divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021.

Via libera agli sgravi contributivi per turismo, commercio e cultura.
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